Con la sentenza n. 10600/2015 la Corte di Cassazione ha confermato che l’attività svolta dalle società commerciali costituisce in ogni caso presupposto d’imposta ai fini IRAP, ai sensi dell’art. 2, D.Lgs n. 446/1997 (Istituzione e disciplina dell’imposta regionale sulle attività produttive). Dunque nel caso in cui si scelga di svolgere un’attività utilizzando uno dei modelli di società non è rilevante la sussistenza o meno di un’autonoma organizzazione, requisito solitamente richiesto per l’applicazione dell’IRAP.
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Il caso
Nel caso in esame una Snc (Società in nome collettivo), operante nel campo dei servizi professionali e tecnici del settore edile, aveva presentato istanza all’Agenzia delle Entrate per ottenere il rimborso dell’IRAP versata, adducendo la carenza del presupposto dell’autonoma organizzazione, necessario ai fini dell’assoggettabilità al tributo, essendo la società costituita tra professionisti.
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Inizialmente la Commissione tributaria provinciale quanto quella regionale avevano dato ragione al contribuente, quindi l’Agenzia ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione ritenendo che il contribuente avesse violato gli articoli 2 e 3 del Dlgs 446/1997. Secondo le Entrate il giudice di secondo grado non aveva tenuto conto del fatto che l’attività esercitata da società ed enti costituisce in ogni caso presupposto d’imposta ai fini dell’imposta e che, quindi, anche le Snc sono soggetti passivi IRAP.
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La sentenza
La Cassazione ha dato ragione all’Amministrazione Finanziaria, confermando che l’attività esercitata sotto forma di società commerciale costituisce in ogni caso presupposto d’imposta ai fini dell’assoggettamento a IRAP (articolo 2 del Dlgs 446/1997) ed è del tutto irrilevante la disamina istruttoria circa la sussistenza o meno di un’autonoma organizzazione separata rispetto all’apporto personale dei soci, trattandosi di un profilo attinente a un’indagine di merito incompatibile con la forma societaria prescelta dal contribuente. Nel caso in esame, essendo la Snc una società commerciale, risulta un soggetto passivo IRAP.
la Corte di Cassazione.