La Corte di Cassazione (sentenza n. 6012 del 25 marzo 2015) si è espressa in merito alla concessione dell’indennità di mobilità ai lavoratori dipendenti, precisando i soggetti che hanno diritto al beneficio e informando sulla normativa che si basa sul settore produttivo aziendale.
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Indennità di mobilità
Il caso riguarda, nello specifico, cinque lavoratori che si erano rivolti al Tribunale di Catania per chiedere all’INPS l’indennità di mobilità in seguito al licenziamento per la riduzione dei posti di lavoro stabilito dall’azienda, che operava nel settore industriale. Secondo l’INPS, tuttavia, l’impresa non svolgeva i propri compiti in questo settore e di conseguenza ai lavoratori non spettava il beneficio richiesto. La domanda, rigettata, veniva accolta dalla Corte d’Appello di Catania: in seguito a questa sentenza l’ INPS ricorreva in Cassazione.
Destinatari
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, sostenendo che ai fini della concessione dell’indennità di mobilità, l’individuazione dei soggetti destinatari deve essere operata alla stregua della legislazione sull’integrazione salariale, che si pone in rapporto di specialità rispetto alla successiva normativa sull’inquadramento delle imprese ai fini previdenziali, restando quindi determinante, per accertare il carattere industriale dell’attività, la definizione dell’art. 2195 n. 1 cc, in base al quale è industriale l’attività produttiva non solo di beni ma anche di servizi, purché l’attività produttiva sia finalizzata alla costituzione di una nuova utilità.
Contributi previdenziali
Né, può trovare applicazione la giurisprudenza richiamata dall’INPS (Cass. n. 10391 del 2009), riguardante il pagamento di contributi previdenziali, sgravi contributivi, a causa della specialità della relativa disciplina, poiché la legge n. 88 del 1989 (art. 49, comma 3) dispone che:
«restano comunque validi gli inquadramenti già in atto nei settori dell’industria, del commercio e dell’agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell’articolo 34 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797».
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Nel caso di specie non si discute di contributi previdenziali, ma di indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in seguito al licenziamento per riduzione di personale, per cui persiste l’applicabilità dell’art. 2195 cc., atteso che la natura di prestazione previdenziale non ne esclude la specialità.
Per approfondimenti: Corte di Cassazione – sentenza 6012, 2015.