È sempre legittima la detrazione IVA sulle spese di pubblicità e sponsorizzazioni, anche in caso di indeducibilità per assenza di inerenza. A stabilirlo è stata la Commissione tributaria regionale Toscana, con la sentenza n. 873/30/14. Il caso riguardava la questione della detraibilità IVA inerente alle spese pubblicitarie sostenute da una società per gli anni di imposta dal 2006 al 2009: il Fisco contestava l’assenza del presupposto dell’inerenza e che l’operazione aziendale risultava antieconomica.
=> Detrazione spese rappresentanza e pubblicità: guida
I giudici di prima istanza avevano dato ragione all’Agenzia delle Entrate. In appello il contribuente sosteneva invece la sussistenza dell’inerenza e l’aumento dei ricavi nei successivi periodi, ritenendo quindi illegittimo il disconoscimento della detrazione ai fini IVA. A proprio favore la società richiamava le sentenze nn. C-80/2011, C-142/2011 e C-18/2013 della Corte di Giustizia, secondo le quali il diritto alla detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e non può essere soggetto a limitazioni, a meno che non si tratti di un caso di frode conclamata.
=> Omaggi aziendali e IVA detraibile: le novità
I giudici della Ctr hanno dato ragione al contribuente, spiegando che:
“L’ufficio mai ha contestato la reale effettuazione del costo di sponsorizzazione e poiché non vi sussistono comportamenti fraudolenti non può essere disconosciuta la detrazione IVA».