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Distribuzione e concessione in vendita

di Corinne Ciriello

Pubblicato 1 Novembre 2017
Aggiornato 2 Agosto 2022 08:22

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Il contratto di distribuzione – concessione in vendita: aspetti caratteristici e ambito di interesse.

In Italia, il contratto di distribuzione – che nasce per regolamentare i rapporti tra imprenditori (denominati tecnicamente concedente e concessionario) che professionalmente si dedicano alla produzione e/o al commercio di beni- non è oggetto di una espressa previsione legislativa.

Tale lacuna è colmata per lo più dall’azione suppletiva della dottrina e della giurisprudenza, le quali fanno applicazione delle disposizioni di legge previste per i contratti assimilabili a quelli di distribuzione e, in particolar modo, di quelle relative al contratto di somministrazione, di mandato e di vendita. Il risultato, pertanto, è un mosaico formato da tasselli ricavati da vari modelli contrattuali.

Modelli di riferimento

Il ricorso ai contratti tipici disciplinati dal codice civile, quali la vendita e la somministrazione, non sarebbe adeguato a soddisfare tutti gli interessi perseguiti degli imprenditori; i contratti suddetti, infatti, prevedono che i commercianti all’ingrosso o al dettaglio collochino sul mercato i  prodotti del fabbricante o del rivenditore all’ingrosso senza che costui assuma su di sé i costi e i rischi della distribuzione commerciale; tuttavia, nell’ambito di tali contratti, il produttore/commerciante all’ingrosso non ha facoltà di coordinare e di indirizzare in modo unitario l’attività dei rivenditori; questi ultimi, infatti, acquistata la merce, sono liberi di organizzare in assoluta autonomia i rapporti con la clientela.

Accordi su misura

Da qui, la prassi commerciale di stipulare accordi contrattuali complessi ispirati dall’esigenza di realizzare una più stretta integrazione economica fra produttore e rivenditori, in modo che le imprese produttrici e/o grossiste partecipino attivamente della commercializzazione dei propri prodotti, realizzando un coordinamento unitario della rete distributiva pur senza sopportarne costi e rischi e in modo che, come contropartita delle limitazioni della libertà decisionale, i rivenditori godano di più sicure possibilità di guadagno, attraverso l’ottenimento di una posizione di privilegio, di regola costituita dall’esclusiva di rivendita per una certa zona.

Concessione in vendita

Nella prassi, nell’ambito del genus del contratto di distribuzione, il contratto di concessione in vendita costituisce l’unica figura di contratto di distribuzione che ha avuto un discreta regolamentazione in sede giurisprudenziale.

La dottrina propone varie nozioni di tale figura contrattuale; la più autorevole ha proposto di definire la concessione di vendita come un contratto di distribuzione con il quale un soggetto (il concessionario), agendo in veste di acquirente-rivenditore, assume stabilmente l’incarico di curare la commercializzazione in una determinata zona dei prodotti di un fabbricante (il concedente, che può a propria volta essere un commerciante, ad es. un grossista) in cambio di una posizione privilegiata nella rivendita.

Tale tesi va coordinata con altra posizione dottrinale che vede nel contratto in esame tratti tipici della somministrazione, invocando a sostegno il secondo comma dell’art. 1568 codice civile, che impone al somministrato – concessionario, il quale “assume l’obbligo di promuovere, nella zona assegnatagli, la vendita delle cose di cui ha l’esclusiva”, di pagare i “danni in caso di inadempimento a tale obbligo, anche se ha eseguito il contratto rispetto al quantitativo minimo che sia stato fissato”.

Pertanto, a fronte degli elementi tipici del contratto di concessione di vendita, che vanno individuati nella stabilità dell’incarico; nell’agire del concessionario in nome e per conto proprio, quindi a proprio rischio esclusivo e nell’obbligo del concedente di mettere la merce a disposizione del concessionario, possono essere introdotte alcune significative clausole accessorie quali ad esempio:

  • l’esclusiva di zona che, quando è a favore del concessionario, impedisce al concedente di effettuare (in quella zona) prestazioni della stessa natura di quelle che formano oggetto del contratto (art. 1568, co. 1° codice civile);
  • l’uso dei marchi del concedente (ad es. sul materiale promozionale – imballaggi, shoppers etc.) da parte del concessionario; gli obblighi di pubblicità e promozione delle vendite, che risponde all’interesse tipico del concedente finalizzato ad uno sbocco sul mercato o ad un allargamento dello stesso tramite l’opera del concessionario di diffusione dei prodotti che gli vengono affidati;
  • gli obblighi di raggiungimento di determinati obiettivi commerciali in capo al concessionario.

Tutte queste clausole eventuali e accessorie non snaturano il contratto in questione, pur portandolo ad avvicinarsi ad altri figure contrattuali, tipiche e non. Ben si comprende che dette clausole possono assumere rilevanza rispetto all’uno o all’altro dei contraenti in funzione della rispettiva posizione sul mercato. A titolo esemplificativo, se è prevista la clausola di esclusiva per il concessionario, che è l’unico ad avere il diritto in una determinata zona a rivendere un bene determinato o tutta una serie di prodotti, non vi è dubbio che al concessionario in questione venga attribuita una posizione privilegiata; ma il privilegio può consistere anche solo nel fatto di potersi fregiare del titolo di concessionario di una determinata merce di notevole rinomanza o di poter esporre il marchio di grido del concedente accanto alla propria insegna.

Quanto alla natura del contratto di concessione di vendita, è opinione prevalente che tale figura contrattuale non integri una collaborazione, seppur nell’ambito del lavoro autonomo, dell’imprenditore concessionario con l’impresa del concedente, bensì un rapporto di scambio; è, pertanto, opportuno dare risalto a tale circostanza in sede di redazione del contratto.

Quanto infine alla durata del contratto e alle relative modalità di risoluzione dello stesso, va ricordato che  nel caso in cui il contratto di concessione sia a tempo determinato le parti non possono recedere liberamente; è fatta salva una diversa regolamentazione pattizia del rapporto, che dovrà contemplare in ogni caso la necessità di un termine di preavviso per il recesso. Tale termine dovrà essere congruo avuto riguardo alla natura della concessione di vendita (in considerazione, ad esempio del tipo di prodotti, della maggior o minor facilità per il concessionario – o per il concedente, quando a recedere sia l’altra parte – di sostituire al recedente altro contraente). Nel caso in cui il contratto sia a tempo indeterminato le parti possono sempre recedere, dando un congruo preavviso. In caso di mancato preavviso il recesso è efficace, salvo il risarcimento del danno (art. 1569 c.c.).

=> Contratto di compravendita: tutele per imprenditori

Nel caso di recesso senza preavviso, nulla quaestio se lo scioglimento del contratto è dovuto ad inadempimento del receduto: il contratto termina con la comunicazione del recesso e nessuna pretesa potrà essere fatta valere dal receduto. Resta, anzi, salvo l’eventuale diritto al risarcimento del danno in favore del recedente adempiente. Se invece il mancato preavviso non trova una giustificazione, il recedente sarà tenuto al risarcimento del danno che, qualora recedente sia il concedente, sarà costituito dai mancati utili netti che il concessionario avrebbe realizzato durante il periodo di preavviso. Il preavviso non é necessario qualora sussista una giusta causa di recesso a seguito di inadempimento grave, che viene individuato a seconda del rilievo che viene attribuito in via pattizia alle clausole contenute nel contratto (a titolo esemplificativo, vedasi la violazione da parte del concedente del diritto di esclusiva previsto a favore del concessionario). Le parti potranno, altresì, risolvere il contratto secondo le regole ordinarie, nel caso in cui si verifichi un inadempimento tale da menomare la fiducia nell’esattezza dei successivi adempimenti (art. 1564 c.c.).

Quanto alla regolamentazione tra le parti dei rapporti alla conclusione dell’accordo commerciale, assume particolare rilevanza la previsione di una clausola di non concorrenza, in capo al concessionario. Tale patto, che dovrà essere redatto tenendo conto del dettato dell’art. 2596 c.c. (forma, durata, spazio territoriale e oggetto), ha la funzione di regolamentare l’attività del concessionario per il periodo successivo alla cessazione del rapporto. Va considerato il fatto che, nel caso in cui non venga stipulato un patto di non concorrenza, dottrina e giurisprudenza ritengono che il concessionario possa liberamente vendere i prodotti ancora in suo possesso, purché tale attività non sia svolta in modo da ingenerare nel pubblico l’erronea convinzione circa la persistenza di un rapporto di concessione. In caso contrario la condotta del concessionario potrà dare luogo ad un illecito concorrenziale  ex art. 2598 c.c. commi 1° e 2°.

Per quanto sopra, è auspicabile formulare contrattualmente un protocollo che disciplini lo smaltimento dei prodotti eventualmente ancora in possesso del concessionario all’atto della risoluzione del contratto.

In conclusione, va sottolineata l’importanza, in sede di elaborazione del contratto di distribuzione, di scandagliare, con l’ausilio del tecnico del diritto, il risultato che la parte assistita/le parti assistite intendono raggiungere e, in considerazione degli aspetti peculiari del contratto in esame, inserire le clausole più appropriate e idonee a bilanciare ragionevolmente i rispettivi diritti e obblighi.

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A cura dell’Avvocato Corinne Ciriello