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Pensione anticipata: incentivi esodo con accordo sindacale

di Alessandra Caparello

Pubblicato 21 Maggio 2015
Aggiornato 20 Luglio 2015 15:29

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Prestazione di esodo per lavoratori vicini alla pensione con accordi sindacali: incentivi e pensione anticipata in caso di mobilità ed esubero di personale.

Sugli incentivi all’esodo riconosciuti ai lavoratori prossimi alla pensione dalla Riforma Fornero (finalizzati a gestire gli esuberi aziendali tramutandoli in  prepensionamenti) l’INPS ha fornito chiarimenti (messaggio n. 3088 del 6 maggio 2015) sottolineando come la prestazione possa essere oggetto anche di accordi sindacali. La Riforma Fornero ha previsto la prestazione di esodo per i lavoratori vicini al pensionamento per evitare di licenziare personale, purché si raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipata, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.

=> Pensione anticipata senza diventare Esodati

A tali soggetti l’INPS eroga una prestazione di esodo, a carico del datore di lavoro, di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto e in base alle regole vigenti, con l’accredito della relativa contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

Accordi

La prestazione di esodo può inoltre essere oggetto anche di accordi sindacali raggiunti nell’ambito delle procedure di mobilità (articolo 4 legge n. 223 del 23 luglio 1991) e riduzione del personale (articolo 24 Legge n. 223 del 23 luglio 1991), senza ulteriori adesioni da parte dei dipendenti interessati. L’accordo può essere validato dall’INPS esclusivamente quando:

  • tutti i lavoratori destinatari della mobilità raggiungano i requisiti per il trattamento pensionistico entro 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
  • l’accordo prevede che resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia stata riscontrata la presenza dei requisiti, o indipendentemente da tale numero minimo.

=> In pensione con incentivi all’esodo: guida INPS per datori di lavoro

Mancata validazione

Al contrario, non vi è validazione se: uno o più lavoratori non risultino in possesso dei requisiti prescritti; non sussiste la previsione ex ante di permanenza di validità dell’accordo medesimo.  Se l’INPS verifica la mancanza dei requisiti in capo anche a un solo lavoratore non si può dunque validare l’accordo (viene comunicata via PEC al datore di lavoro l’impossibilità di validazione allegando il prospetto relativo ai lavoratori certificati).

=> Incentivi all’esodo: le retribuzioni 2015

Le parti stipulanti l’accordo possono comunicare all’INPS di volere comunque procedere all’esodo per i lavoratori in possesso dei requisiti. A tal fine, il datore di lavoro deve ripresentare sul cassetto previdenziale aziende – avvalendosi della funzionalità “contatti”, oggetto “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma da 1 a 7-ter, legge n. 92/2012)” – la richiesta di accesso all’esodo (modello SC77) allegando la comunicazione sottoscritta anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti l’accordo.

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Per approfondimenti: INPS – messaggio 3088.