Da lunedì 11 maggio è possibile presentare domanda all’INPS per il bonus bebè, l’assegno per ogni figlio nato dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 introdotto con la Legge di Stabilità 2015: le istruzioni operative sono contenute nella circolare 93/2015 dell’Istituto di previdenza. Il riferimento normativo preciso è l’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 190/2014, che istituisce il bonus bebè per ogni figlio nato o adottato fra il 2015 e il 2017 per i primi tre anni di vita del bambino o per i primi tre anni dall’ingresso in famiglia del figlio adottivo.
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Il beneficio è pari a 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), per le famiglie con ISEE non superiore a 25mil euro annui, e sale a 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), per valori ISEE fino a 7mila euro.
Presentazione domanda
La domanda si presenta all’INPS, esclusivamente per via telematica, utilizzando una delle seguenti modalità:
- web: servizi online INPS accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo. Bisogna seguire il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè;
- Contact Center Integrato: numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- Patronati.
La domanda va presentata entro 90 giorni dalla nascita o dall’adozione, e l’assegno decorre dal mese di presentazione. Per le nascita o le adozioni avvenute fra il primo gennaio 2015 e l’entrata in vigore del decreto attuativo (il 27 aprile 2015), la domanda va presentata entro il 27 luglio. Nel caso di presentazione tardiva, l’assegno decorre dal mese di presentazione della richiesta.
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Bonus bebè, aventi diritto
Può presentare domanda il genitore, anche affidatario, in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea. In caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);
- ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.
Se il genitore è minorenne, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante. Se il figlio è affidato temporaneamente a terzi, la domanda può essere presentata dal genitore affidatario.
=> Bonus bebè: il decreto attuativo
Cause di decadenza
Il diritto al bonus bebè decade in tutti i casi in cui si perde anche uno solo dei requisiti di legge sopra descritti per gli aventi dirittto, oppure nelle seguenti situazioni:
- decesso del figlio;
- revoca dell’adozione;
- decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
- affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda;
- affidamento del minore a terzi.
(Fonte: circolare INPS 93/2015).