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Documenti informatici: chiarimenti sull’imposta di bollo

di Barbara Weisz

30 Aprile 2015 12:41

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L'imposta di bollo sui documenti informatici va pagata entro il 30 aprile, con modalità telematica, l'acconto 2014 versato con le vecchie regole può essere detratto: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

documenti informatici

L’imposta di bollo sui documenti informatici emessi o utilizzati nel 2014 va pagata entro il 30 aprile: lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con l’Interpello 43/E del 28 aprile 2015, rispondendo a specifico quesito. Il dubbio riguarda il coordinamento fra le “vecchie” modalità di assolvimento dell’imposta, stabilite dal DM 23 gennaio 2004, quindi entro il mese di gennaio dell’anno successivo tramite modello F23 cartaceo, e quelle invece previste dal più recente DM del 17 giugno 2014, quindi entro 120 giorni dalla chiusura d’esercizio con modello F24.

=> Le nuove regole per i documenti informatici

Imposta di bollo: nuove regole

Il punto è che il decreto del 2014 stabilisce che, limitatamente ai documenti già conservati al momento dell’entrata in vigore, continuassero ad applicarsi le precedenti regole. L’Agenzia delle Entrate spiega che l’imposta di bollo va pagata con le nuove modalità, ovvero entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi appunto entro il 30 aprile.

Codici tributo

L’imposta va versata con modalità esclusivamente telematica, utilizzando il modello F24, con il codice tributo 2501 (istituito con la Risoluzione 106 del 2 dicembre 2014). L’Agenzia delle Entrate ricorda anche che successivamente, con la Risoluzione 32 del 23 marzo 2015, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

  • 2502 denominato Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 – SANZIONI;
  • 2503 denominato Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 – INTERESSI.

Fatture elettroniche

Per quanto riguarda le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo, devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto.

Acconti con modello F23

Le imprese che, in base alla precedente normativa, avevano già versato l’acconto relativo al 2014 con il modello F23, possono detrarre l’importo già pagato dall’imposta 2015. La norma in realtà non contiene specifiche previsioni al riguardo, ma l’Agenzia delle Entrate ritiene comunque questa interpretazione coerente con la necessità di semplificazione e con quanto disposto dalla recente Circolare numero 16 del 14 aprile 2015, la quale chiarisce che:

«Il passaggio dal sistema di pagamento tramite il modello F23 a quello tramite il modello F24 non determina un’interruzione nella continuità dei pagamenti e, pertanto, gli importi versati tramite il modello F23 sono scomputabili dai pagamenti da effettuare con il modello F24″.

Se l’acconto 2014 risulta superiore all’imposta dovuta per il 2015, la differenza di imposta può essere chiesta a rimborso.

Imposta di bollo virtuale

Sottolineiamo infine che l’adempimento relativo ai documenti informatici è diverso dallimposta di bollo virtuale, in base agli articoli 15 e 15 bis del decreto 642/72: quest’ultima disciplina non si applica alle ipotesi regolamentate dal decreto ministeriale 17 giugno 2014 in tema di assolvimento dell’imposta di bollo su documenti informatici.

=> Imposta di bollo virtuale: tutti i passi da seguire

(Fonte: Risoluzione 43/E dell’Agenzia delle Entrate).