Per chi beneficia del condono fiscale, non può esserci estinzione del giudizio senza la prova che siano stati effettuati i dovuti pagamenti: non è sufficiente la mera presentazione della dichiarazione integrativa. A chiarirlo è stata la sentenza 25760/2014 della Corte di Cassazione.
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Il caso riguardava un omesso versamento IVA, in merito al quale il contribuente aveva presentato una dichiarazione integrativa aderendo alla definizione di cui agli articoli 38 e 39 della legge n. 413/1991, non seguita però dai versamenti delle somme dovute per poter beneficiare del condono e metter fine alla controversia fiscale.
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Diversamente da quanto ritenuto in prima istanza dai giudici della Ctr, per la Corte di Cassazione ha ritenuto che la mera presentazione della dichiarazione integrativa non fosse idonea a determinare l’estinzione per novazione dell’originaria obbligazione tributaria e ha ritenuto fondamentale, ai fini del perfezionamento della procedura di condono, il pagamento delle somme dovute.
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Il Collegio giudicante ha inoltre ricordato le norme che regolano gli effetti del mancato pagamento delle somme liquidate nella dichiarazione integrativa relative alle imposte indirette, ovvero gli articoli 51, comma 8, della legge n. 413/1991 e 18, comma 3, della legge n. 146/1988, sottolineando come queste prevedano che il mancato pagamento delle somme determini l’inefficacia della definizione. La sentenza della Corte di Cassazione, secondo la quale i giudici di appello non avrebbero dovuto dichiarare l’estinzione del giudizio per intervenuto condono, si pone in linea con quanto già espresso nella sentenza n. 20444/2011. (Fonte: sentenza 25760/2014 della Corte di Cassazione).