L’accertamento da studi di settore non prevede il consueto termine di 60 giorni per l’avviso di accertamento previsto in caso di controlli fiscali in materia di diritti del contribuente: lo stabilisce la Corte di Cassazione, con una sentenza che ribadisce un orientamento già espresso dalla Suprema Corte. Il caso si riferisce a un società a cui sono stati contestati ricavi diversi da quelli risultanti dagli studi di settore, con applicazione di relative sanzioni per maggiori entrate ai fini IRES, IVA e IRAP.
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Il Contribuente ha presentato ricorso sostanzialmente basandosi sul mancato rispetto, da parte del Fisco, di quanto previsto dallo Statuto del Contribuente (legge 212/2000), articolo 12, comma 7. Questo prevede che l’avviso di accertamento da parte del Fisco non possa essere emanato prima di 60 giorni dal verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, in modo che il contribuente abbia modo, eventualmente, di comunicare osservazioni e richieste. La Cassazione ha ribadito che, però, questo termine non si applica nel caso di accertamento standardizzato da studi di settore. Questo, perché in questi casi è già:
“Prevista, a pena di nullità, una fase necessaria di contraddittorio procedimentale, che garantisce pienamente la partecipazione e l’interlocuzione del contribuente prima dell’emissione dell’avviso”.
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Si tratta di un orientamento giurisprudenziale che la Cassazione aveva già affermato, con sentenza 7960/2014, in base alla quale:
“In caso di accertamento standardizzato, l’ufficio può emettere l’avviso di accertamento anche in assenza di un verbale di chiusura delle operazioni, non essendo applicabile, in tal caso, la disciplina di cui all’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000”.
Il motivo è che questo termine di 60 giorni parte dal verbale di chiusura delle operazioni di controllo (quindi accessi, ispezioni e verifiche eseguite presso la sede del contribuente), ma non è applicabile all’accertamento da studi di settore che invece è previsto solo nelle ipotesi di:
“Chiusura di operazioni, quali accessi, ispezioni e verifiche”.
In parole semplici, si tratta di una tipologia di accertamento fiscale in cui il contraddittorio è avvenuto prima dell’emissione dell’avviso, e che quindi non rientra nelle fattispecie previste dall’articolo 12 dello Statuto del Contribuente.