Con la Circolare n.79/2015 l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni in merito all’ambito di applicazione Fondo di solidarietà residuale (ex articolo 3, comma 19, Legge n. 92/2012) e sull’assolvimento del relativo obbligo contributivo, a fronte dei chiarimenti arrivati dal Ministero del Lavoro.
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I chiarimenti si sono resi necessari poiché il decreto ministeriale n. 79141 del 7 febbraio 2014, istitutivo del Fondo di solidarietà residuale non identifica espressamente i settori in cui devono operare le imprese rientranti nel suo ambito di applicazione. Dunque l’Istituto chiarisce che le imprese operanti nel settore dell’artigianato (CSC 4.XX.XX) che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di cui all’articolo 3, commi 14 e seguenti della Legge n. 92/2012 (“Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l’Artigianato”), non sono comprese nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale. Rientrano nel campo di applicazione del Fondo residuale, così come precisato dal Ministero del lavoro, anche le Confederazioni del settore artigianato e le società di servizi alle imprese associate dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale. Sono tenute al versamento l’iscrizione al Fondo di solidarietà residuale tutte le imprese non esercenti attività di trasporto pubblico, classificate con CSC 1.15.01 con c.a. “1D”, e CSC 1.15.03 senza CA “2B” o “3G”.
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Risultano invece escluse le Università non statali legalmente riconosciute. L’Istituto ha inoltre chiarito che le cooperative sociali di tipo b) di cui alla Legge n. 381/1991 non sono chiamate a versare la contribuzione di finanziamento del Fondo di solidarietà residuale in corrispondenza dei codici Tipo contribuzione “19” e Tipo contribuzione “29”. In ultimo l’Istituto fornisce istruzioni operative in merito all’eventuale recupero di contribuzione erroneamente versata. (Fonte: Circolare n.79/2015 INPS).