Le lungaggini burocratiche non costituiscono motivo sufficiente a giustificare il mancato cambio di residenza entro 18 mesi ai fini del diritto alle agevolazioni prima casa previste per l’acquisto dell’immobile: lo stabilisce la Cassazione (ordinanza 4800/2015), che non ritiene i ritardi nel rilascio di autorizzazioni edilizie causa ostativa predominante rispetto all’obbligo di trasferire la residenza nel Comune di ubicazione dell’abitazione per cui si chiedono le agevolazioni fiscali. In pratica, l’obbligo di rispettare il termine dei 18 mesi prevale e va dunque rispettato.
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Il caso
Il caso riguardava un contribuente contro l’Agenzia delle Entrate, che aveva emesso un avviso per il recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali dopo la decadenza dei benefici per l’acquisto della prima casa, a causa del mancato trasferimento di residenza. Il contribuente aveva presentato ricorso, accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale, secondo cui:
«le lungaggini burocratiche di rilascio delle autorizzazioni edilizie per le opere di ristrutturazione prima e abitabilità poi» sono cause ostative «imprevedibili e non evitabili dal contribuente».
Stessa decisione da parte della Commissione Regionale, mentre invece la Cassazione ha dato un’interpretazione opposta, dando ragione all’Agenzia delle Entrate. La Suprema Corte ha stabilito che i benefici fiscali per l’acquisto prima casa spettano alla sola condizione che entro il termine di 18 mesi il contribuente proceda al trasferimento di residenza.
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Fonte: ordinanza di Cassazione 4800/2015