Ai fini dell’individuazione del reddito dei professionisti occorre individuare il momento in cui viene incassato il compenso, che può essere pagato in denaro contante, assegno bancario o circolare, bonifico, modello RID o carta di credito. A regolare il calcolo nel lavoro autonomo è il principio di cassa, ai sensi dell’articolo 54 del TUIR:
«Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde (…).»
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Denaro contante
I compensi pagati ai professionisti mediante denaro contante si considerano percepiti nel momento in cui la somma entra nella disponibilità materiale del lavoratore. Il momento del pagamento da parte del cliente e quello dell’incasso da parte del professionista coincidono.
Assegni bancari
Il professionista considera incassati i compensi maturati nel momento in cui riceve materialmente l’assegno, ossia quando il titolo entra nella sua disponibilità. Se i versamenti sul conto corrente vengono effettuati nel periodo di imposta successivo, i compensi si considerano incassati nell’esercizio precedente.
Carta di credito
Il compenso pagato con carta di credito si considera incassato quando la stessa carta viene materialmente usata dal professionista, che diventa così creditore verso la società finanziaria che gestisce i pagamenti.
Bonifico e modello RID
I compensi che vengono accreditati sul conto corrente bancario con bonifico si considerano incassati nel periodo di imposta in cui la somma di denaro diventa effettivamente disponibile. È a partire da questa data che il professionista può utilizzare la somma di denaro ricevuta. Anche se il compenso è pagato tramite un ordine di addebito permanente (modello RID), valgono le stesse considerazioni.
Assegni circolari
Quando il compenso è pagato con assegno circolare, questo si considera incassato quando entra nella disponibilità del professionista: l’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha previsto l’equiparazione tra assegno bancario e assegno circolare, al fine di individuare il momento di incasso dei compensi (Risoluzione 138/E del 29 maggio 2009 e circolare 38/E del 23 giugno 2010). I compensi si considerano percepiti al momento in cui il professionista riceve materialmente il titolo anche se l’incasso richiede, ai fini fiscali, il buon esito dell’assegno.
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Prestazioni alberghiere
Si ricorda che l’articolo 54 del TUIR in seguito alle ultime modifiche apportate (Decreto legislativo n.174/2014 articolo 10) prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta 2015, le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. La disposizione in esame introduce una deroga al principio generale secondo il quale costituisce compenso per il professionista il rimborso delle spese da parte del committente, ovvero il sostenimento delle spese direttamente da parte del committente. Ne deriva che:
- il committente non comunica al professionista l’ammontare della spesa effettivamente sostenuta, né invia copia della relativa documentazione fiscale. Il costo è deducibile per il committente in base alle ordinarie regole applicabili alla propria categoria di reddito (lavoro autonomo o impresa);
- il professionista deve emettere la parcella non comprendendo le spese sostenute dal committente per l’acquisto di prestazioni alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande, e considera non deducibili le spese sostenute dal committente per le medesime finalità.
Per approfondimenti: TUIR – redditi di lavoro autonomo.