Il Patto di famiglia (Dlgs 55/2006) è il contratto con cui il titolare di un’impresa familiare può anticipare il momento del trasferimento dell’azienda (totale o parziale) o delle partecipazioni sociali ai discendenti. Strumento giuridico con cui si garantisce il passaggio generazionale, è un contratto plurilaterale inter vivos ad effetti reali rientrante nell’ambito degli atti a titolo gratuito, che consente di:
- prevenire eventuali liti sull’eredità evitando la disgregazione di aziende o partecipazioni societarie,
- assicurare la continuità gestionale dell’impresa.
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Trasferimento
Il Patto di famiglia può avere a oggetto il trasferimento anche del solo ramo d’azienda, o la concessione di un diritto di usufrutto in conseguenza del quale il titolare usufruisce dell’impresa e il discendente assegnatario consegue la nuda proprietà. Nel trasferimento devono essere assicurate l’idoneità organizzativa e produttiva dei beni dell’azienda, materiali (terreni, immobili) e immateriali (ditta, insegna, marchi, brevetti, crediti o debiti preesistenti).
Soggetti coinvolti
Alla stipula del contratto devono partecipare:
- imprenditore (di PMI o grandi aziende, strutturate come Spa, Srl, società di persone, imprese individuali o familiari);
- figli assegnatari;
- coniuge dell’imprenditore;
- soggetti legittimari se, al momento della stipula, si apre la successione testamentaria dell’imprenditore.
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Liquidazione coniuge e legittimari
Coniuge e legittimari devono partecipare all’atto notarile perché il Patto di famiglia si qualifica come una sorta di anticipo dell’eredità: come tale hanno diritto a ricevere dai figli assegnatari una somma a titolo di liquidazione del valore della quote di legittima. Si può anche concordare che la liquidazione avvenga, in tutto o in parte, in natura, ricevendo alcuni beni al posto del denaro, o previo accordo fra le parti. La base di calcolo, ai fini della determinazione del valore delle quote riservate ai non assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie, è rappresentata dai beni attribuiti all’assegnatario a seguito del patto e senza che rilevino mutamenti di valore intervenuti successivamente.
Scioglimento
Il Patto di famiglia può essere sciolto o modificato nelle seguenti modalità:
- stipulando un nuovo e differente contratto sempre per atto pubblico;
- mediante recesso se espressamente previsto nel contratto attraverso una dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio.
Impugnazione
È possibile procedere con l’annullamento del contratto (art. 768 quinquies, comma 1 del Codice Civile) se affetto da un vizio del consenso (errore, violenza, dolo) previa mediazione dinanzi a un ente di conciliazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia, con la necessaria assistenza da parte di un avvocato. Il coniuge o alcuni legittimari che non hanno partecipato al Patto di famiglia, alla morte dell’imprenditore possono chiedere ai figli assegnatari la corresponsione della somma dovuta a titolo di liquidazione insieme agli interessi legali (in caso di mancato versamento si può impugnare il Patto entro un anno).
Regime fiscale
I trasferimenti attraverso i Patti di famiglia sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni (art. 3, comma 4 ter, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, TU Imposta Successioni e Donazioni), a condizione che gli aventi causa:
- proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dal trasferimento;
- rendano apposita dichiarazione contestualmente a quella di successione o all’atto di donazione sulla volontà di proseguire l’attività.
Se non vengono rispettate tali condizioni decade il beneficio e si dovrà pagare l’imposta in misura ordinaria insieme a una sanzione amministrativa del 30% dell’imposta e degli interessi di mora. Il regime fiscale applicabile al Patto di famiglia prevede l’esenzione dall’imposta di trascrizione e catastale per le volture.