Nell’ambito del lavoro dipendente, il contratto a tempo parziale si caratterizza per la previsione di un orario lavorativo inferiore a 40 ore settimanali o del minor orario fissato dai contratti collettivi di riferimento. Deve essere stipulato per iscritto e contenere durata complessiva e collocazione temporale dell’orario stabilito facendo riferimento a giorno, settimana, mese e anno.
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Tipologie
In relazione alla modalità di distribuzione dell’orario si determinano tre tipi di part-time:
- orizzontale: riduzione orario giornaliero, il lavoratore presta attività tutti i giorni per un numero di ore inferiore allo standard;
- verticale: attività solo in determinati giorni della settimana, in determinate settimane del mese o in prefissati periodi dell’anno;
- misto: l’attività combina la tipologia orizzontale e verticale.
Da tempo pieno a part-time
La trasformazione da tempo pieno a tempo parziale è ammessa se risultante da atto scritto controfirmato da datore di lavoro e lavoratore, contenente: dati del dipendente e dell’impresa, data di assunzione, tipologia di contratto, qualifica e mansione, trattamento economico, durata e articolazione dell’orario di lavoro. Entro cinque giorni dalla firma deve essere inviata la comunicazione ai servizi competenti. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla trasformazione non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
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Diritti del lavoratore
Il lavoratore part-time ha diritto alla stessa retribuzione oraria del tempo pieno e allo stesso trattamento normativo: ferie annuali, congedo di maternità e parentale, trattamento di malattia e infortunio (in caso di part-time verticale l’indennità spetta solo per i giorni per i quali contrattualmente è prevista prestazione lavorativa). La retribuzione è proporzionale alle ore svolte. Per l’assegno del nucleo familiare occorre fare riferimento alle ore lavorate nella settimana: se pari o superiori a 24 si ha diritto a quello pieno, se inferiori sono previsti tanti assegni giornalieri quante sono le giornate effettivamente lavorate.
Diritto di precedenza
In caso di assunzione di personale a tempo pieno il datore di lavoro è tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei dipendenti a tempo parziale, adibiti alla stessa mansione o equivalente. Inoltre, è tenuto a darne comunicazione al personale a tempo pieno e a prendere in considerazione eventuali domande di trasformazione in part-time. In caso di violazione del diritto di precedenza, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza tra l’importo della retribuzione percepita nel part-time e quella che gli sarebbe stata corrisposta a seguito del passaggio al tempo pieno nei sei mesi successivi.
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Lavoro supplementare e straordinario
Il lavoro supplementare è reso oltre l’orario concordato nel contratto individuale ma entro il limite del tempo pieno. Spetta alla contrattazione collettiva individuare numero massimo di ore effettuabili, causali e conseguenze del superamento dei limiti. Il lavoro straordinario è la prestazione che va oltre l’orario di una giornata lavorativa nel part-time di tipo verticale o misto: è consentito solo quando sia stato raggiunto il tempo pieno settimanale.
Clausole elastiche e flessibili
La contrattazione collettiva può prevedere clausole che consentono al datore di lavoro di variare la collocazione delle prestazioni lavorative (clausole flessibili) e aumentare la quantità delle prestazioni (clausole elastiche), individuando limiti massimi di variabilità. In ogni caso il datore di lavoro potrà modificare la collocazione temporale o aumentare la prestazione lavorativa dando al dipendente un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. La condizione per l’apposizione nel contratto di lavoro o nell’atto pattizio delle clausole elastiche o flessibili è anche il consenso del lavoratore in forma scritta, da manifestarsi in sede di stipula del contratto o successivamente in caso di mutate esigenze organizzative aziendali.
Computo lavoratori
In tutte le ipotesi in cui si renda necessario accertare la forza occupazionale, i lavoratori part-time si contano proporzionalmente all’orario di lavoro svolto: sommando l’orario concordato con ogni singolo dipendente e raffrontando la somma con l’orario complessivo svolto dai lavoratori a tempo pieno. Si considera anche l’eventuale lavoro supplementare o prestato per effetto di clausole elastiche.