Il Consiglio dei Ministri n. 51 del 20 febbraio ha varato in via definitiva i primi due Dlgs attuativi del Jobs Act, riscrivendo lo Statuto dei Lavoratori e l’articolo 2103 del Codice Civile sulle mansioni lavorative. Approvati poi in via preliminare i Dlgs contenenti il riordino dei contratti e le disposizioni in materia di conciliazione vita-lavoro.
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Per quanto riguarda il nuovo art. 2103 del Codice Civile, viene riscritto un comma, stabilendo che:
“Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.
Dunque viene eliminato il concetto di equivalenza delle mansioni e si fa riferimento solo a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.
Mansione equivalente
Secondo la precedente norma, due mansioni si intendevano equivalenti qualora consentissero l’utilizzo ed il perfezionamento del corredo di nozioni, esperienza e perizia acquisito nella fase pregressa del rapporto. Il nuovo riferimento “a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento” dovrebbe invece fare riferimento alla classificazione del personale operata dai contratti collettivi.
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Retribuzione
La possibilità di demansionamento (o rimansionamento, come preferiscono chiamarlo a Palazzo Chigi), in precedenza ammessa solo in casi specifici, è concessa in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore (come ristrutturazione o riorganizzazione), o in altri casi previsti dai contratti collettivi anche aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In tali ipotesi il lavoratore può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché venga conservato il precedente trattamento retributivo in godimento, con eccezione degli elementi di paga collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.
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Modifiche
È inoltre possibile contrattare individualmente con il dipendente (in sede protetta, quindi attraverso una specifica procedura) la modifica delle mansioni e del livello di inquadramento (e di retribuzione), purché:
«Nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita».
Livelli superiori
Diventa infine più lento il passaggio a un livello più alto: l’assegnazione a una mansione superiore diventa definitiva dopo sei mesi di lavoro in quell’attività e non più dopo tre mesi.