I lavoratori autonomi, o free lance, titolari di partite IVA, iscritti alla Gestione Separata INPS e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria (le casse professionali), possono tirare un sospiro di sollievo: per quest’anno, niente aumento delle aliquote contributive, mentre gli incrementi che scatteranno nei prossimi due anni, fino al 2017, sono meno consistenti del previsto. Si tratta di una delle novità per professionisti e lavoratori autonomi inserite nel Milleproroghe in sede di conversione in legge alla Camera, insieme a quella relativa al Regime dei Minimi (riformato dalla Legge di Stabilità, ma che ora prevede la permanenza anche del vecchio regime al 5% per l’intero 2015). Vediamo esattamente cosa succede alle aliquote contributive delle partite IVA nei prossimi anni.
=> Milleproroghe: novità per professionisti e Partite IVA
Per il 2014 e 2015, le aliquote restano invariate, quindi al 27,72%. In realtà, l’aliquota vera e propria è pari al 27%, a cui si aggiunge lo 0,72% di quota maternità. Per il 2016, sale al 28,72% e nel 2017 si porta al 29,72%. La situazione è quindi più favorevole rispetto a quella delineata dalla precedente normativa, in base alla quale già da questo 2015 l’aliquota doveva salire al 30,72%, per poi portarsi al 31,72% nel 2016 e al 32,72% nel 2017. Resta invariata l’aliquota al 33,72% prevista per il 2018.
=> Vai allo Speciale Partite IVA
Attenzione: come detto, questo riguarda esclusivamente gli autonomi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS. Si tratta dei professionisti definiti dall’articolo 53, comma 1, del TUIR, il testo unico delle imposte sui redditi, quindi in possesso dei seguenti requisiti:
- svolgono un’attività autonoma dal contenuto artistico o professionale;
- lavorano autonomamente, senza vincoli di subordinazione, decidendo tempi, modalità e mezzi necessari per l’esecuzione della propria attività;
- svolgono l’attività con caratteristiche di abitualità e professionalità;
- la natura dell’attività di lavoro autonomo non è di impresa: si caratterizza per la personalità della prestazione e per la prevalenza del fattore “lavoro” sul capitale, mentre nell’attività di impresa prevale il fattore organizzativo delle risorse produttive. Ai fini fiscali (e quindi anche previdenziali) non si considera esercizio di arte e professione lo svolgimento delle attività elencate nell’art. 55 del TUIR (le attività d’impresa), mentre sono sicuramente da inquadrare nel lavoro autonomo le attività protette da appositi albi professionali o che comunque richiedono un titolo abilitante;
- possono svolgere l’attività in forma associata, mediante la riunione di persone fisiche in associazioni senza personalità giuridica, come previsto dall’articolo 53, comma 1, del TUIR. Ricordiamo che ai fini fiscali queste associazioni sono equiparate alle società semplici (articolo 5, comma 3, lettera c del TUIR) e ciascun professionista dichiara singolarmente la propria quota di partecipazione sul modello UNICO di dichiarazione dei redditi.
Il contributo alla Gestione Separata è interamente a carico del professionista, che può addebitare al cliente in fattura, a titolo di rivalsa, un’aliquota pari al 4% dei compensi lordi (ma questo è del tutto ininfluente ai fini del versamento alla Gestione Seprata, cui deve provvedere direttamente il professionista). Il contributo è rapportato al reddito conseguito nell’anno di riferimento e il versamento avviene in acconto e saldo con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti IRPEF, attraverso il modello F24.
Per le altre attività da lavoro autonomo, le aliquote contributive alla gestione separata sono diverse, vediamole in progressione a partire dal 2014:
anno | Aliquota Cococo iscritti solo alla gestione separata INPS | Aliquota autonomi iscritti ad altre casse |
2014 | 28,72% | 22% |
2015 | 30,72% | 23,5% |
2016 | 31,72% | 24% |
2017 | 32,72% | 24% |
2018 | 33,72% | 24% |