L’aumento delle tasse sui fondi pensione previsto dalla Legge di Stabilità si applica a tutte le tipologie di previdenza complementare, e per tenere conto degli investimenti in titoli di Stato, i redditi derivanti da questi investimenti concorrono alla base imponibile per il 62,5%: è una delle precisazioni contenute nella circolare applicativa 2/E dell’Agenzia delle Entrate sull’aumento al 20% delle tasse ai fondi pensione. Il riferimento normativo sono i commi 621, 622, 624, dell’articolo 1 della legge 190/2015 (la Legge di Stabilità, appunto).
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Come è noto, la manovra ha alzato al 20% l’aliquota che precedentemente era fissata all’11% (ed era per la verità appena stata portata all’11,5% dall’articolo 4, comma 6-ter, del Dl 66/2014), con effetto retroattivo dal 2014. Ma anche ha anche lasciato al 12,5% l’imposizione sulla parte di investimenti in titoli di Stato, italiani e di paesi white list. La circolare delle Entrate chiarisce i criteri corretti di calcolo sull’imposta che, lo ricordiamo, va versata entro il 16 febbraio.
Fondi pensione interessati dall’aumento fiscale
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione, il Fisco sottolinea che l’aumento riguarda tutti i fondi pensione, comprese le forme pensionistiche individuali e i vecchi fondi pensione, ovvero quelli già istituiti al 15 novembre 1992. Come detto, l’aumento riguarda anche le forme di previdenza di natura negoziale de dipendenti delle PA. E’ invece escluso da questa manovra il patrimonio immobiliare direttamente detenuto già alla data del 28 aprile 1993, a cui continua ad applicarsi l’imposta sostitutiva dello 0,50% (in base all’articolo 17, comma 6, del decreto legislativo 252 del 2005).
La base imponibile
E vediamo esattamente come si calcola l’imposta. L’imponibile è sostanzialmente rappresentato dal risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta (sempre in base a quanto previsto dal Dgls 252/2005, che disciplina le forme di previdenza complementari). Il risultato netto è pari alla differenza fra i due seguenti elementi:
- il valore del patrimonio netto del fondo alla fine di ciascun anno solare, al lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche, dei redditi di capitale soggetti a ritenuta, esenti o comunque non soggetti ad imposta;
- il valore del patrimonio netto all’inizio dell’anno. La fine dell’anno si identifica con l’ultimo giorno dell’anno in cui il mercato è aperto. In prati,ca quindi, il risultato di gestione è il valore del patrimonio netto a fine anno aumentato e diminuito di tutte le somme che hanno decrementato e aumentato il patrimonio stesso in relazione ai rapporti con gli iscritti. Non contano, invece, tutte le operazioni che nulla hanno a che vedere con i flussi finanziari connessi alla gestione del patrimonio mobiliare del fondo.
Restano ferme le particolari modalità per calcolare il valore del patrimonio per i fondi pensione in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali e per le vecchie forme di previdenza (si sottrae dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno solare, o determinato alla data di accesso alla prestazione, e diminuito dei premi versati nell’anno, il valore attuale della rendita stessa all’inizio dell’anno).
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Gli investimenti in titoli pubblici e project bond
Attenzione: il comma 622 modifica la determinazione dell’imponibile per tener conto degli investimenti in titoli di Stato italiani o di paesi white list, che come è noto sono tassati con un’aliquota agevolata, del 12,5%. Operativamente, i redditi di questi titoli pubblici concorrono alla determinazione della base imponibile per il 62,5%. Questa percentuale si applica a tutti gli interessi, premi e a ogni altro provento derivante dai suddetti titoli. Attenzione: interessi, premi e altri proventi derivante dai titoli di Stato white list maturati fino al 30 giugno 2014, così come le plusvalenze derivanti dalla loro cessione o rimborso realizzate entro la medesima data, concorrono invece al risultato di gestione per il loro intero ammontare. Questo, perché l’aliquota agevolata del 12,50% su questi titoli si applica dal 1° luglio 2014, per effetto della disposizione contenuta nell’articolo 3, comma 2, lettera b, del decreto legge 66/2014.
Anche i redditi di capitale derivanti da contratti di riporto, pronti contro termine e mutuo di titoli garantito, di cui all’articolo 44,
comma 1, lettere g-bis e g-ter, del TUIR (testo unico imposte sui redditi), che abbiano come “sottostante” i predetti titoli pubblici ed equiparati, sono assoggettati ad imposizione, se compresi nel risultato di gestione, nella misura del 62,50%.
Importante: la quota del 62,5% sulla determinazione della base imponibile si applica anche ai project bond, anch’essi tassati al 12,5%. Invece gli altri redditi di capitale (ad esempio, i proventi dei contratti di riporto o pronti contro termine) e i redditi diversi di natura finanziaria derivanti dalla cessione o dal rimborso dei project bond, che non usufruiscono del predetto regime fiscale di favore, concorrono per il loro intero ammontare al risultato dei fondi pensione.
Anche nel caso di investimenti indiretti in titoli pubblici effettuati per il tramite di OICR, organismi di investimento collettivo del risparmio, e contratti di assicurazione, si mantiene il livello impositivo del 12,50%, e di conseguenza questi investimenti concorrono al 62,5%. Per determinare la quota di provento derivante dalla partecipazione in un OICR imputabile ai titoli pubblici da quest’ultimo detenuti, si applica la percentuale media dell’investimento dell’OICR nei titoli pubblici in questione all’importo del reddito di capitale derivante dalla partecipazione all’organismo d’investimento.
Retroattività e fuoriuscite
Come detto, la norma della Legge di Stabilità è retroattiva, nel senso che la nuova aliquota del 20% si applica ai rendimenti 2014. Ebbene, per evitare distorsioni provocate dalle posizioni liquidate nel corso dell’anno, evidentemente con le vecchie aliquote fiscali (11 oppure 11,5%), si riduce ulteriormente la base imponibile di una quota pari al 48% della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per effetto dei riscatti, e il valore delle rispettive posizioni al 31 dicembre 2013, maggiorate dei contributi versati, fino alla data del “riscatto”, in relazione alle posizioni in uscita del 2014. In questo modo, di fatto, si determina una riduzione che è pari alla differenza fra la nuova e la vecchia aliquota (l’8,5%). Il meccanismo non si applica solo ai riscatti, ma anche alle altre erogazioni di prestazioni previdenziali, anticipazioni e somme trasferite ad altre forme pensionistiche, comprese quelle trasferite per effetto di operazioni di passaggio da un comparto ad un altro della medesima forma pensionistica complementare.
Risultati
Se il risultato di gestione 2014 è negativo, il risparmio di imposta da utilizzare nei periodi successivi è pari all’11,5%. (Fonte: circolare 2/E 2015 Agenzia delle Entrate)