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INPS: controversie su contributi e previdenza

di Francesca Pietroforte

24 Novembre 2015 09:10

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Controversie previdenziali in materia di contributi INPS, opportunità di dilazione, avvisi di addebito e riscossione coattiva.

I soci di società commerciali sono tenuti al pagamento dei contributi INPS alla gestione commercianti dilazionati in quattro rate annuali (L. 662/1996): se ciò non avviene, l’Istituto può procedere con la riscossione coattiva delle somme con cadenza trimestrale.

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INPS e abuso di diritto

L’INPS deve emettere un avviso di addebito annuale cumulativo (artt. 1175 e 1375 c.c.) di tutte le rate maturate fino a quel momento, all’interno dei limiti previsti della prescrizione (individuati dalla legge in 5 anni). Nella pratica però questo non avviene: l’Istituto infatti è solito emettere diversi avvisi di addebito, riferibili a differenti gruppi di trimestri o addirittura a un solo trimestre per volta, contravvenendo quindi alle norme citate e incorrendo in un abuso di diritto.Questo comportamento incide sul contribuente visto che prolunga il periodo necessario per saldare i debiti con l’ INPS, poiché determina un aggravio di spese prodotte da possibili opposizioni (invece di concretizzarsi in una singola devono far fronte a più procedimenti) e, inoltre, comporta il rischio di costituzione di più giudicati contraddittori, direttamente proporzionale al numero di giudici coinvolti per via della parcellizzazione delle richieste al medesimo contribuente.

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Controversie previdenziali

Il meccanismo di riscossione attraverso i ruoli (D.Lgs. 46/1999) conferisce all’ INPS la possibilità di procedere attraverso questo strumento per riscuotere i propri crediti contributivi, ma al tempo stesso sottolinea che:

«se l’accertamento dell’ufficio è impugnato davanti all’Autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice” (art. 24, co. 3).»

Ricorsi

Malgrado ciò, l’Istituto tende a ritenere che il ricorso in opposizione all’avviso di addebito previsto ex art. 24, co. 5, D.Lgs. 46/1999 non può determinare lo stesso effetto dato dal co. 3 dello stesso articolo, e in questo modo giustifica l’emissione di più avvisi di addebito dopo il primo, sebbene esista un ricorso in opposizione ad avviso di addebito. Ma leggendo la norma si evince che il Legislatore abbia inteso, attraverso il termine “impugnato”, non necessariamente una opposizione attraverso apposito ricorso giudiziale, ma anche nella situazione in cui l’accertamento venga opposto al momento della proposizione di opposizione all’avviso di addebito, costituito sulla base e in dipendenza di un accertamento ispettivo. In sintesi si tende ad interpretare la parola “impugnato” in senso estensivo, come se l’impugnazione abbia il valore di una contestazione.

 

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Secondo questa tesi, attestata anche dal Tribunale di Modena (sentenza del 14 aprile 2005), anche un giudizio di opposizione ex art. 25, co. 5 può rappresentare l’impossibilità da parte dell’Istituto di emettere altri avvisi di addebito per lo stesso credito. A confermare la tesi si consideri che la parcellizzazione del credito contributivo viola il dovere di correttezza e buona fede e il dettame riconosciuto dalla Costituzione di processo giusto, attraverso la disarticolazione da parte del creditore dell’unità sostanziale del rapporto, poiché messa in atto nel processo e tramite il processo, palesando un evidente abuso. In ultimo, ma non meno importante, il moltiplicarsi dei processi viola il principio sancito dall’art. 113 della Costituzione della ragionevole durata del processo.