Quali sono esattamente, soprattutto nel campo dell’edilizia, i nuovi servizi a cui si applica il regime IVA di inversione contabile, reverse charge, in base alla Legge di Stabilità: ripercorriamo i criteri generali evidenziando alcuni punti su cui emergono dubbi interpretativi. Come è noto, la manovra ha esteso l’ambito di applicazione del reverse charge a nuovi lavori di edilizia e a nuovi settori, come l’energia.
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La norma precedente prevedeva l’inversione contabile solo per i subappalti in edilizia e per alcuni casi molto specifici (cessione di rottami ferrosi), mentre con il comma 629 della Legge di Stabilità il sistema è esteso anche a prestazioni di “servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici”, a cessioni di certificati energetici, a cessioni di beni a ipermercati, supermercati e discount alimentari. Il reverse charge è un sistema per cui, in determinate transazioni, l’obbligo IVA ricade sull’acquirente.
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Nuovo reverse charge in edilizia
Tecnicamente, la norma inserita in Legge di Stabilità va a modificare l’articolo 17 del decreto Presidente della Repubblica 633/72, introducendo i nuovi settori di applicazione del reverse charge. C’è una precisazione relativa alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici (sesto comma, lettera a-ter, articolo 17 dpr 633/72): l’interpretazione letterale fa ritenere che queste operazioni siano attirate nell’inversione contabile solo se si riferiscono a edifici. Se invece riguardano altri immobili, quindi terreni, aree, strade), continua ad applicarsi l’IVA ordinaria.
In pratica, in conseguenza delle norme introdotte con la Legge di Stabilità, il reverse charge in edilizia risulta applicabile nei seguenti casi:
- alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappalttore. Significa che si applica ai contratti di subappalto, mentre è esplicitamente escluso per le prestazioni rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (sesto comma, lettera a, articolo 17 dpr 633/72);
- alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici: qui, sono compresi anche contratti diversi dal subappalto e non ci sono limitazioni rispetto alla tipolpogia di attività esercitata, ma la prestazione deve essere compresa fra quelle indicate.
Secondo un’analisi di Confartigianato Alto Milanese, possono essere quindi ricomprese nel reverse charge le seguenti attività:
- pulizia generale di edifici ed altre attività di pulizia specializzata di edifici;
- servizi di disinfestazione;
- demolizione;
- installazione in edifici di impianti elettrici, elettronici, idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell’aria, per la distribuzione del gas, di spegnimento antincendio, di irrigazione per giardini, relativa manutenzione, di ascensori e scale mobili, sempre con relativa manutenzione e riparazione;
- intonacatura e stuccatura;
- posa in opera di infissi, arredi, pareti mobili e simili;
- rivestimento di pavimenti e di muri;
- tinteggiatura e posa in opera di vetri;
- attività non specializzate di lavori edili (muratori);
- altri lavori di completamento e di finitura degli edifici.
Reverse charge nel settore energia
Il sistema IVA è esteso al settore energetico in relazione a:
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite all’articolo 3 della direttiva 2003/87/CE;
- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
- alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.
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Reverse charge nella grande distribuzione
Infine, il sistema dell’inversione contabile è esteso alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari, identificati dai codici ATECO che rispettivamente sono i seguenti: 47.11.1, 47.11.2, 47.11.3.