Se l’impresa o il professionista applicano un regime IVA speciale, ad esempio il Regime dei Minimi, non si applica lo split payment previsto dalla Legge di Stabilità 2015 per le operazioni fra i privati e la PA. Split payment escluso anche nel caso di esercenti arti e professioni che applicano la ritenuta di acconto. Le precisazioni, importanti per la corretta applicazione delle nuove norme sullo split payment, sono fornite dall’Agenzia delle Entrate in un incontro con la stampa specializzata, e rispondono a precisi dubbi interpretativi posti da imprese e professionisti.
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Split payment e regimi speciali IVA
In pratica, il nuovo split payment, in base al quale la pubblica amministrazione non versa più l’IVA al fornitore, che pure la indica in fattura, ma la versa direttamente all’Erario, è condizionato all’esposizione dell’IVA in fattura con le modalità ordinarie. L’applicazione di un Regime speciale esclude invece lo split payment.
Il chiarimento si riferisce all’art. 1, comma 629, lettera b, della legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014), che introducendo il nuovo articolo 17-ter nel DPR (decreto Presidente della Repubblica) 633/1972, ha disposto l’applicazione del nuovo meccanismo per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni di servizi) effettuate nei confronti di determinati enti pubblici.
La normativa non prevede esplicitamente l’esclusione dallo split payment per chi applica un regime speciale IVA, che però si deduce dai presupposti per l’applicazione della norma, che comporta l’obbligo di versamento dell’IVA a cura degli enti destinatari della prestazione. Il fatto che non ci sia l‘indicazione del tributo nel documento (come avviene se si applica un regime speciale), determina la concreta impossibilità per gli enti destinatari delle prestazioni, di trattenere l’imposta sul valore aggiunto.
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Prestazioni professionisti
Chi espone in fattura ritenuta d’acconto incassa l’IVA. La norma esclude esplicitamente dallo split payment i compensi “assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d’imposta sul reddito”, espressione che secondo l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate si riferisce sia alle ritenute a titolo d’imposta, sia a quelle a titolo di acconto.
Errori in fattura
Altra precisazione, relativa all’obbligo di esposizione dell’IVA in fattura, riguarda violazioni o errori: se, ad esempio, in fattura il privato espone un’IVA inferiore rispetto al dovuto, l’ente innanzitutto versa comunque l’IVA esposta in fattura, la regolarizzazione spetta poi al committente, che se ha effettuato l’operazione nell’esercizio di impresa, arte o professione, potrà emettere autofattura versando il tributo versando il relativo tributo comprensivo di sanzioni in base a quanto previsto dall’articolo 6, comma 8, DLgs 471/1997.