Al datore di lavoro che retribuisce lo straordinario svolto dai dipendenti fuori busta paga si applicano specifiche sanzioni , individuate dal Ministero del Lavoro. Le disposizioni riguardanti il lavoro svolto oltre l’orario stabilito dal contratto individuale, prevedono che la computazione avvenga a parte, secondo le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro (art. 5, comma 5, d.lgs. n. 66/2003).
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Sanzioni
Le aziende, inoltre, devono consegnare ai dipendenti un prospetto di paga contestuale all’erogazione della retribuzione (artt. 1 e 3 L. n. 4/1953).
In caso di mancata o ritardata consegna del prospetto paga (indicazione dello straordinario come voce di salario in busta paga), o in caso di omissione o inesattezza delle indicazioni in esso contenute (dati anagrafici, qualifica professionale del lavoratore, periodo a cui si riferisce la retribuzione, assegni familiari, elementi che compongono la retribuzione e le singole trattenute), il datore di lavoro è passibile di una sanzione amministrativa compresa tra 125 e 770 euro.
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È anche prevista un’ammenda variabile da 25 a 154 euro per il datore di lavoro che conteggia lo straordinario nella retribuzione, ma senza evidenziarlo “a parte” nel prospetto paga, e/o non applicando la maggiorazione corretta. In questo ultimo caso, la sanzione è maggiorata da 154 a 1.032 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o se l’inadempimento si è verificato nel corso dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative.
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Per approfondimenti: Ministero del Lavoro, nota n. 2642