Il trattamento di disoccupazione speciale edile è cumulabile con il lavoro autonomo, a precisarlo è stato l’INPS con il Messaggio n. 501/2015, l’INPS in risposta ai quesiti formulati dalle strutture periferiche e dagli utenti. Più in particolare l’Istituto ha confermato la compatibilità e cumulabilità dello svolgimento di lavoro autonomo con la percezione dei trattamenti speciali di disoccupazione edile, così come avviene per l’indennità di disoccupazione ASpI, non essendo stato previsto dal legislatore il reddito da lavoro autonomo come causa di decadenza dall’indennità.
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Indennità anticipata
Anzi il legislatore ha reso cumulabili la percezione dell’indennità di mobilità con lo svolgimento di lavoro autonomo proprio con l’obiettivo di incentivare quest’ultimo, prevedendo in questi casi la corresponsione anticipata dell’indennità in un’unica soluzione così da aiutare il professionista per intraprendere lo svolgimento di attività autonoma.
Requisiti
Perché l’indennità e il lavoro autonomo sia compatibili e cumulabili è tuttavia necessario che il reddito da lavoro autonomo non superi il reddito minimo escluso da imposizione fiscale (4.800 euro per lavoro autonomo, 8.000 euro per attività di collaborazione coordinata e continuativa). Questo perché superando tale limite, il lavoratore non potrebbe mantenere reddito lo status di disoccupato.