Il diritto alle agevolazioni fiscali previste per chi investe nelle start-up innovative è valido anche se c’è il tramite di una fiduciaria, sempre che sussistano tutti i requisiti previsti dalla legge (cfr: Agenzia delle Entrate, risoluzione 9/E 2015). Per quanto riguarda la natura della partecipazione, l’intestazione fiduciaria di azioni non modifica l’effettivo proprietario, che resta sempre e comunque il fiduciante (sentenza Cassazione 943 del 21 maggio 1999 e circolare n. 49/E dell’Agenzia delle Entrate 22 novembre 2004). In altri termini:
«L’interposizione della società fiduciaria, tra la partecipata ed i soci, di per sé non rappresenta causa ostativa per l’applicazione del regime agevolativo in commento, a condizione che sussistano tutti i presupposti richiesti dalla relativa disciplina».
Sono agevolabili esclusivamente i capitali conferiti in denaro, al momento della costituzione della società o in sede di aumento di capitale. Le agevolazioni consistono in una detrazione del 19% per i soggetti IRPEF oppure una deduzione del 20% per i soggetti IRES.
=> Start-up innovative nel Registro Imprese
Non è di ostacolo neppure il fatto che l’iscrizione dell’impresa nella sezione speciale del Registro Imprese sia avvenuta in data successiva a quella dell’iscrizione nella sezione ordinaria. La normativa di riferimento è rappresentata dall’articolo 25, comma 2, del decreto legge 179/2012, che definisce i requisiti che una società deve avere per essere definita start-up innovativa:
«Società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea», le cui «azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione».
Poi, deve possedere tutti i seguenti requisiti:
- essere costituita e svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi;
- avere la sede principale in Italia;
- dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua non deve essere superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuire e non aver distribuito utili;
- avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, compresa la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali e la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche (esempio: formazione del titolare e del personale dipendente, costituzione e associazione di imprese turistiche e culturali, strutture museali, agenzie di viaggio, uffici turistici, tour operator di autotrasporto, servizi centralizzati di prenotazione, applicazioni web).
- non essere stata costituita da fusione, scissione societaria o cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre, deve avere almeno uno dei seguenti requisiti:
- spese in ricerca e sviluppo uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione (escludendo acquisto e locazione di beni immobili);
- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, oppure in percentuale uguale o superiore a due terzi di personale in possesso di laurea magistrale.
- sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un’invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
=> Start-up innovative: focus sul requisito dei dipendenti qualificati
Registro Imprese
La start-up innovativa deve iscriversi nell’apposita sezione predisposta dal Registro Imprese (comma 8, articolo 25 del decreto Sviluppo 2.0 sopra citato). Questa iscrizione può anche essere non contestuale, quindi successiva, all’iscrizione nel Registro ordinario (obbligatoria in sede di costituzione della società). Non solo: il diritto a fruire dell’agevolazione matura nel periodo di imposta in corso alla data di deposito dell’atto costitutivo per l’iscrizione nella sezione ordinaria (non rileva la data di iscrizione al registro speciale ).