È in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il prossimo 28 gennaio il decreto legislativo che, di fatto, dà il via alla Riforma del Catasto prevista dalla delega fiscale: si tratta del provvedimento, approvato nei mesi scorsi dal CdM e che ha poi terminato il suo iter istituzionale, con cui vengono definiti i criteri e le regole per la formazione delle Commissioni censuarie. Alle quali è attribuito il delicato compito di aggiornare le rendite catastali degli immobili, attendendosi alle norme stabilite dalla delega fiscale.
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Rendita catastale
Tra le novità di maggiore rilievo la profonda revisione del Catasto: la rendita catastale degli immobili non sarà più determinata dal numero di vani, ma dei metri quadri, un criterio evidentemente più adatto a misurarne le reali dimensioni. Non solo: si terrà maggiormente conto del valore di mercato degli immobili, dello stato di conservazione, delle infrastrutture, della zona in cui si trovano.
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Commissioni censuarie
Il Dlgs è il numero 198/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2015. Prevede una Commissione censuaria centrale, a Roma, e 106 Commissioni locali, una in ogni Capoluogo di Provincia (l’allegato alla legge contiene al tabella con tutte le città). Sono in carica per cinque anni. La Commissione centrale è competente per i ricorsi dell’Agenzia delle Entrate, dei Comuni e delle associazioni di categoria contro le decisioni delle Commissioni locali.
Ogni Commissione ha un presidente, nominato dal presidente del tribunale di circoscrizione, ed è articolata in sezioni, che si occuperanno di terreni, catasto urbano, e revisione del sistema estimativo. Ogni sezione è composta da sei membri effettivi e sei supplenti. Fra i componenti effettivi, il presidente della Commissione sceglie i presidenti di sezione.
Tutti i membri delle sezioni, quindi della Commissione, sono scelti dal presidente del tribunale, fra una rosa di candidati che deve essere pari almeno al doppio dei rappresentanti da nominare. I candidati sono presentati da Agenzia delle Entrate (due componenti effettivi e due supplenti per ogni sezione), ANCI, associazione comuni italiani (un componente effettivo e un supplente per sezione), Prefetto (tre effettivi e tre supplenti). Nel solo caso di Trento e Bolzano, ogni sezione ha due componenti in più (uno effettivo e un supplente), scelti fra quelli designati dalle rispettive Province autonome.
Tutti gli enti sopra citati presentano le candidature entro 60 giorni dalla specifica richiesta che deve essere avanzata dall’Agenzia delle Entrate. Il presidente del tribunale avrà poi altri 30 giorni per effettuare le nomine, che vanno trasmesse all’Agenzia delle Entrate, che le ratifica e le comunica agli interessati.
La Commissione centrale è invece composta dal presidente, da 25 membri effettivi e da 21 supplenti, e a sua volta si articola in tre sezioni. Il presidente deve essere un magistrato ordinario o amministrativo, con qualifica non inferiore a magistrato di cassazione o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell’Economia. Della Commissione censuaria centrale fanno parte di diritto il direttore dell’Agenzia delle Entrate o, in caso di sua assenza, il vicedirettore-Territorio, il direttore centrale della Direzione centrale Catasto e cartografia, il direttore centrale della Direzione centrale osservatorio del mercato immobiliare e servizi estimativi, il direttore centrale della Direzione centrale pubblicità immobiliare e affari legali.
I componenti delle altre Commissioni devono avere i seguenti requisiti: cittadinanza italiana, almeno 70 anni di età, pieno eserizio dei diritti civili e politici, non avere condanne per delitti non colposi, per contravvenzioni punite con pena detentiva, per reati tributari, e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza.
Non possono fare parte delle commissioni i parlamentari (nazionali ed europei), i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti del Governo e delle giunte regionali e comunali, i dirigenti di partiti politici, i prefetti, gli appartenenti a Guardia di Finanza, forze armate, forze di polizia, coloro che esercitano abitualmente assistenza o rappresentanza di contribuenti nei rapporti con amministrazione finanziaria o Comuni nell’ambito di controversie tributarie o tecnico estimative. (Fonte: il Dlgs 198/2014)