Quando le assenze per malattia avvengono per un numero esiguo di giorni e si reiterano troppo di frequente, soprattutto se costantemente agganciate ai giorni di riposo – creando un danno della prestazione lavorativa e all’azienda stessa – la Cassazione (cfr. sentenza n. 18678/2014) legittima il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore.
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Le ripetute assenze “a macchia di leopardo”, comunicate senza preavviso, anche se non superano il periodo di comporto provocano infatti:
«una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile da parte della società, risultando la stessa inadeguata sotto il profilo produttivo, e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale».
Le assenze comunicate all’ultimo momento, tra l’altro, determinano la difficoltà di trovare un sostituto dando luogo a scompensi organizzativi. In questi casi il licenziamento è giustificato anche senza superamento del periodo di comporto ed anche se il datore di lavoro non dimostra come le assenze abbiano causato problemi all’organizzazione produttiva.
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La Corte, richiamando l’art. 3 della legge n. 604 del 1966, ricorda che:
«il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa».
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Secondo la legge (Cassazione, n. 3876 del 2006), inoltre, è legittimo il licenziamento per scarso rendimento qualora sia provata una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente – e a lui imputabile – in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento.