Poiché il lavoratore matura il TFR (Trattamento di Fine Rapporto) anche durante il periodo di cassa integrazione (ordinaria o straordinaria), un’azienda, può richiedere il rimborso delle relative quote versate anche se nel frattempo è stata sottoposta alle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione e via dicendo): lo specifica il Ministero del Lavoro nell’interpello 33/2014, in risposta a un quesito formulato dai Consulenti del Lavoro.
Maturazione TFR
L’assunto è che, anche durante la cassa integrazione, il lavoratore matura quote di TFR in proporzione alla retribuzione calcolata secondo il normale orario di lavoro, comprendendo eventuali compensi o indennità corrisposte in via ordinaria. In base all’articolo 2120 del codice civile, infatti:
«in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato i prestatori hanno diritto al trattamento di fine rapporto, ossia a quella quota di retribuzione differita che matura progressivamente nel corso dello svolgimento del rapporto stesso», e anche «in caso di sospensione della prestazione di lavoro per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio, nonché in caso di sospensione totale o parziale per integrazione salariale, deve essere computato ai fini del TFR l’equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro».
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Rimborso TFR
Il datore di lavoro può chiedere all’INPS il rimborso TFR delle quote maturate durante la CIG Straordinaria precedente al licenziamento. L’articolo 2, comma 2, legge 464/1972 (integrazione salariale e trattamento di disoccupazione), prevede infatti che:
«per i lavoratori licenziati al termine del periodo di integrazione salariale, le aziende possono richiedere il rimborso alla cassa integrazione guadagni dell’indennità di anzianità, corrisposta agli interessati, limitatamente alla quota maturata durante il periodo» di cassa integrazione.
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Cause ostative
Questo rimborso non può essere chiesto se nel frattempo è intervenuto «un evento che interrompe la continuità cronologica della sospensione dal lavoro quale, ad esempio, la rioccupazione presso la medesima azienda». Non sono considerati eventi che interrompono la continuità della sospensione, la maternità e le festività. Altra causa di decadenza dal rimborso è quella in cui l’impresa metta il lavoratore in mobilità nel periodo compreso fra la fine del 12esimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di concessione della CIGS e la fine del 12° mese successivo a quello del completamento del programma di risanamento dell’ unità produttiva. Fuori da questi limiti, resta il diritto al rimborso TFR per le quote maturate durante il periodo di cassa integrazione.