Una nuova modifica alla Legge di Stabilità 2015 compensa l’aumento delle tasse sulle pensioni private prevedendo un credito d’imposta che li annulla, ma solo se fondi pensione e casse di previdenza dei professionisti investono nell’economia reale: l’emendamento 1.9901 del relatore, approvato dalla commissione Bilancio del Senato, introduce infatti i commi da 80 bis a 80 sexies all’articolo 1 della manovra, approdata nell’aula di Palazzo Madama per approvazione definitiva prevista per il 19 dicembre (posta la fiducia su un maxi-emendamento con tutte le modifiche approvate in commissione) e ritorno alla Camera con via libera atteso per il 22 dicembre.
Vediamo nel dettaglio come cambiano le tasse sulle pensioni private.
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Casse professionali
L’aliquota fiscale applicata alle casse private sale dal 20 al 26% (equiparata alle tasse sui rendite finanziarie). Il nuovo emendamento concede un credito d’imposta pari alla differenza fra ammontare delle nuove imposte e quelle precedenti al 20%,
«a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze».
Sarà quindi un decreto MEF a stabilire quali investimenti prevedono l’accesso al credito d’imposta. Di fatto, l’agevolazione azzera l’aumento della tassazione con il duplice vantaggio di limitare la pressione fiscale per un settore fondamentale come quello della previdenza privata, favorendo al contempo il rilancio degli investimenti.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES, IRAP e va utilizzato esclusivamente in compensazione, dal periodo successivo a quello in cui viene effettuato l’investimento.
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Fondi pensione
L’aliquota fiscale passa dall’11,5 al 20%, ma viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 9% del risultato netto assoggettato a imposta sostitutiva, sempre a condizione che un importo corrispondente sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine, individuate da apposito decreto MEF. Il credito non concorre alla formazione del risultato netto maturato e, ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa a ciascun periodo d’imposta e va utilizzato in compensazione dal periodo d’imposta successivo all’investimento.
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Finanziamento misure
Per entrambe le misure è autorizzata una spesa pari a 80 milioni di euro dal 2016 (tetto massimo previsto dalla somma dei due crediti d’imposta). Condizioni, termini, applicazione e fruizione del credito d’imposta saranno determinati dallo stesso decreto ministeriale che dettaglierà gli investimenti ammissibili all’agevolazione.
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Ricordiamo che l’aumento della tassazione su pensioni private e previdenza complementare era stata criticata non solo dalle varie associazioni di categoria ma anche da istituzioni finanziarie come la Banca d’Italia, preoccupate dell’impatto negativo delle misure sul sistema pensionistico, unitamente alla possibilità prevista dal 2015 al 2018 sempre dalla Legge di Stabilità di anticipo del TFR in busta paga per i dipendenti.
sulle pensioni private 1.9901 approvato in Senato sulla Legge di Stabilità