Il lavoratore a domicilio che ha intenzione di beneficiare dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, la Mini ASpI, deve dimostrare di percepire un reddito basso o essere impiegato in maniera discontinua, ma anche provare l’estinzione definitiva del rapporto di lavoro e iscriversi alle liste di collocamento. A fissare regole e limiti è la Corte di Cassazione (sentenza n. 7383 del 28 marzo 2014), che tra le altre cose ha specificato se e quando la Mini ASpI spetta in caso di inoccupazione fra una commessa e l’altra.
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Termini per la domanda
La Suprema Corte ha affrontato il caso di una lavoratrice a domicilio che aveva chiesto il sussidio di disoccupazione con requisiti ridotti per l’anno 1998, richiesta inizialmente negata dall’INPS perché il datore di lavoro non aveva comunicato la sospensione dall’attività lavorativa. La Corte di Appello ha invece accolto la domanda della lavoratrice, argomentando che in mancanza di previsione diretta o di rinvio espresso, i termini e le modalità previsti per l’indennità di disoccupazione ordinaria non vengono estesi a quella con requisiti ridotti.
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Quando scatta il diritto
L’INPS ha poi fatto ricorso in Cassazione domandando se:
«il lavoratore a domicilio abbia diritto nei periodi d’inattività lavorativa intercorrenti tra una commessa e l’altra (verificatesi nel caso di specie nell’anno 1998) all’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, oppure se tali periodi d’inattività, atteso che danno luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria (peraltro non certificato dall’Autorità amministrativa) scaturente dall’estinzione del rapporto di lavoro, non consentano il riconoscimento del predetto diritto all’indennità di disoccupazione, sia con requisiti ordinari che ridotti».
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Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS rilevando che:
«la fattispecie riguarda […] il caso di lavoratrice a domicilio rimasta priva di occupazione nei periodi di sospensione intercorrenti tra la consegna del lavoro commissionato ed un nuovo affidamento di lavori pur sempre nell’ambito di un unico rapporto di lavoro con lo stesso committente, mai risolto.»
Per approfondimenti: Cassazione, sentenza n. 7383 del 28 marzo 2014.