L’iscrizione al Registro Imprese di società, consorzi, GEIE ed enti pubblici economici deve avvenire attraverso la compilazione del modulo S1, come stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico con Circolare n. 3668/C. del 27 febbraio 2014. Le istruzioni riguardano anche la denuncia al repertorio notizie economiche ed amministrative (REA), secondo le specifiche tecniche approvate con il decreto MiSE 18 ottobre 2013.
Iscrizione Registro Imprese
Il modulo S1 (soggetto a imposta di bollo, fatte salve le esclusioni previste dalla legge) deve essere utilizzato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese di atti specifici come:
- Atto costitutivo di SNC, SAS, SRL, SAPA, SPA, società semplice, cooperative, consortili, tra avvocati.
- Atto o contratto costitutivo di consorzio con attività esterna.
- Contratto costitutivo di GEIE.
- Atto costitutivo di ente pubblico con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, salvo che sia costituito con atto avente forza di legge o altro atto pubblicato in Gazzetta Ufficiale o Bollettini regionali.
- Atto di società estera che in Italia istituisca una sede secondaria o avvii l’oggetto principale dell’attività.
- Atto costitutivo di azienda speciale e di consorzio fra enti locali, previsti dal d.lgs. 267/2000.
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Modulo S1: chi può usarlo
- Società semplice; in nome collettivo; in accomandita semplice; a responsabilità limitata; per azioni; in accomandita per azioni; cooperativa; consortile; europea; cooperativa europea; tra avvocati ai sensi del d.lgs. n. 96/2001; tra professionisti ai sensi del dm. 34/2013; di mutuo soccorso del dm. 6/3/2013; estera (per apertura della prima sede secondaria o di svolgimento dell’attività principale in Italia, allegando anche il modulo UL, se invece apre la prima unità locale in Italia presenta modulo R e modulo UL).
- Consorzio con attività esterna.
- Ente pubblico economico.
- G.E – gruppo europeo di interesse economico.
- Associazione e altro ente od organismo che esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma d’impresa.
- Azienda speciale e consorzio fra gli enti locali, previsti dal d.lgs. 267/2000.
- Impresa sociale disciplinata dal d.lgs. 155/06.
Le società semplici utilizzano il modulo S1 per richiedere l’iscrizione del contratto costitutivo, redatto in forma scritta nella sezione speciale del R.I. e della costituzione della società in forma verbale, non allegando nessun atto. L’ufficio del Registro Imprese competente per la ricezione della domanda è quello della sede legale dell’impresa. Le persone obbligate alla presentazione del modulo, a seconda dei casi previsti dal codice civile o da leggi speciali, sono notaio, amministratori, soci, ecc.
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Istruzioni di compilazione
Il MISE chiarisce che nel modello S1 vanno indicati:
- Estremi dell’atto: il codice della forma dell’atto e quello relativo all’atto, data, numero di repertorio assegnato all’atto (notaio rogante/autenticante, codice fiscale e sede notarile verranno desunti dal certificato di firma digitale), data e numero di registrazione e indicazione dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, presenza di statuto o patti sociali integrali in allegato alla pratica.
- Codice fiscale/Partita IVA: la P.I. va indicata anche se coincide con il C.F.
- Denominazione o ragione sociale: risulta da atto costitutivo, statuto, contratto consortile, patti sociali.
- Forma giuridica.
- Indirizzo sede legale imprese: compreso via e numero civico.
- Durata: è quella prevista nell’atto costitutivo quale scadenza della società, ente o consorzio.
- Scadenza esercizi.
- Capitale sociale: indicato in euro o, se espresso in valuta estera, va precisato il tipo di valuta.
- Ammontare conferimenti: va compilato solo per SNC, SAS e società semplici e deve riportare l’ammontare complessivo delle quote conferite da tutti i soci in euro.
- Oggetto sociale.
- Organi sociali in carica: va indicato il codice corrispondente agli organi sociali nominati nell’atto costitutivo (es.: CA =consiglio di amministrazione, AU = amministratore unico).
- Impresa/e a cui la società succede: compilato solo se una nuova società subentra per fusione o scissione ad una o più società già iscritte nel R.I, specificando codice fiscale, denominazione e codice relativo al titolo del subentro.
- Limitazioni responsabilità soci.
- Ripartizioni utili e perdite soci.
- Strumenti finanziari: per ognuno vanno indicati gli articoli dell’atto costitutivo o dello statuto relativi alla loro descrizione.
- Patrimonio o finanziamento destinato a specifico affare.
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Start-up e incubatori
Previsto solo per start-up e incubatori, il riquadro 32 deve essere compilato per chiedere l’iscrizione nella sezione speciale del Registro Imprese. Il possesso dei requisiti per l’identificazione di start-up innovativa è attestato mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l’ufficio del Registro. A tal riguardo si usa il codice relativo con testo standard: “Dichiarazione possesso requisiti di start-up innovativa prodotta in data “gg/mm/aaaa”.
Firma
Il modulo compilato deve essere firmato da notaio, amministratore, socio e rappresentante legale.
Per approfondimenti: MiSE – Circolare n. 3668/C. del 27 febbraio 2014.