Il nuovo Regime dei Minimi previsto dalla Legge di Stabilità introduce semplificazioni sul fronte contributivo, ma solo per imprenditori, artigiani e commercianti (sono esclusi i professionisti). Le novità sono contenute nei commi 23-31 dell’articolo 9, dedicato alla Riforma del Regime dei Minimi, che in estrema sintesi comporta: aliquota forfettaria al 15%, calcolo imponibile con sistema di coefficienti, abolizione limiti temporali o di età per la permanenza nel regime con tassazione semplificata e, appunto, agevolazioni contributive, che cessano di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui vengono meno le condizioni per restare nel nuovo Regime dei Minimi.
=> Regime dei Minimi, i nuovi requisiti di accesso 2015
Sgravi contributivi
Le agevolazioni sul fronte contributivo non riguardano tutte le Partite IVA in Regime dei Minimi ma, come recita il comma 23 (leggi o scarica il testo) solo gli “esercenti attività d’impresa“, vale a dire gli imprenditori e non i professionisti. Per prima cosa sparisce il livello minimo imponibile (previsto dall’articolo 1, comma 3 della legge 233/1990), mentre il contributo dovuto si calcola semplicemente applicando all’imponibile l’aliquota contributiva prevista dalla propria gestione previdenziale. In pratica, se per calcolare i contributi un esercente ora deve prima applicare il livello minimo (a prescindere dal reddito effettivamente prodotto) e poi quelli sulle quote di reddito eccedenti il minimale, in base alla riforma basterà applicare l’aliquota contributiva al reddito effettivamente prodotto.
=> Regime dei Minimi dal 2015: il periodo transitorio
Accesso a regime e benefici
Le modalità operative andranno definite da provvedimenti di Agenzia delle Entrate e INPS, entro 60 giorni dall’approvazione della Legge di Stabilità (che sta iniziando il suo iter parlamentare). Qualche dettaglio è già previsto dalla manovra: il comma 30 prevede che gli imprenditori, per usufruire dell’agevolazione contributiva, debbano presentare apposita dichiarazione telematica all’INPS entro il 28 febbraio di ciascun anno (oppure quando inizia un’eventuale nuova attività). Chi trasmette la comunicazione in ritardo accede all’agevolazione l’anno successivo. I versamenti per acconto e saldo si effettuano negli stessi termini previsti per il pagamento delle tasse dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
=> Regime dei Minimi, addio alle spese deducibili
Casi particolari
- In base al comma 25, se sono presenti coadiuvanti o coadiutori, il titolare dell’impresa può indicare la quota di reddito di spettanza ai singoli collaboratori, fino ad un massimo, complessivamente, del 49%. In questi casi, il reddito imponibile si calcola in base alla totalità del reddito d’impresa denunciato ai fini IRPEF (articolo 3 bis, Dl 384-1992).
- Ai titolari o collaboratori familiari, nel caso in cui siano già pensionati INPS e abbiano più di 65 anni di età, non si applicano gli incrementi delle aliquote previsti dall’articolo 59, comma 15, della legge 449/1997.
- Ai collaboratori familiari di soggetti che scelgono il Regime dei Minimi, non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali, prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 223/1990.