Molto si è dibattuto sulla qualificazione della presunzione da Redditometro alla base dell’accertamento sintetico: legale relativa o semplice? A propendere per l’ultima tesi sono state Corte di Cassazione (Sentenze 23554/2012 e 13289/2011), Ctp di Torino (132/2011), Ctp di Venezia (136/2012) e Ctr del Veneto (120/29/2013). Non si tratta di una differenza da poco, in quanto la presunzione iuris tantum (art. 2728 c.c.) si effettua in forza di legge – quindi non richiede la prova del fatto su cui si fonda – mentre ; la presunzione semplice implica che il fatto debba essere dimostrato in giudizio, con onere in capo a chi può ottenerne dei vantaggi: solo così acquisisce la stessa efficacia della presunzione legale relativa.
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Presunzione semplice e legale
L’esistenza di due tipologie diverse di presunzione si evince dall’art. 38, co. 4 e 6, D.P.R 600/1973: il co. 4 sottolinea come la presunzione semplice sia risultato di un iter ancora in formazione (basato su fatti ed elementi ancora non certi); il co. 6 tratta di una fattispecie in cui il fatto è stato accertato e il contribuente ha la possibilità di fornire una prova contraria.A ciò si aggiunge l’art. 2729 c.c.: facendo riferimento all’art. 116 c.p.c., rileva che “il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento” e può quindi decidere anche di non ammettere presunzioni che non siano “gravi, precise e concordanti”. Inoltre, non è possibile prevedere limitazioni circa la difesa da accertamenti sintetici (sarebbe abuso del diritto) poiché lo scopo della procedura è quantificare correttamente la capacità contributiva del soggetto, senza volerlo necessariamente vessare.
L’accertamento sintetico
Gli accertamenti sintetici, in quanto standardizzati, rientrano nella fattispecie individuata dalla Corte di Cassazione per gli Studi di Settore, nel senso che:
“la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata, anche sotto il profilo probatorio, con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio: è da questo più complesso quadro che emerge la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sugli studi di settore” (Cassazione Sezioni Unite n. 26635 del 18/12/2009).
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“Anche se non sia espressamente previsto dalla normativa, il contraddittorio amministrativo è necessario in forza del principio generale del giusto procedimento, in quanto si applicano ad un caso di specie criteri elaborati per categorie generiche e che costituiscono presunzioni semplici, che determinano l’inversione dell’onere della prova che viene a gravare sul contribuente” (Cassazione 2816/2008).
A sottolineare in maniera inequivocabile come la presunzione semplice sia diversa da quella legale relativa giunge l’obbligatorietà del contraddittorio (altrimenti non necessario), sancita dalla Ctp di Torino 3/2013, Ctr di Firenze 115/2012, Ctp di Lecco 87/2013 e Ctr Puglia 9/2012.