Non più differenza fra costi e ricavi ma coefficienti da applicare ai soli ricavi, variabili per attività: è una delle novità fondamentali del nuovo Regime dei Minimi inserito nella Legge di Stabilità 2015 (Articolo 9), che andrà gradualmente a sostituire quello attuale, già riformato nel 2012. Il nuovo sistema, infatti, sostituisce i precedenti regimi forfettari: regime di vantaggio per le nuove iniziative produttive (articolo 13, legge 388/2000), quello per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (articolo 27, Dl 98/2011 convertito con modificazioni dalla legge 111/2011) e quello previsto dalla Finanziaria 2008 (commi 96-115, legge 244/2007). N.B. Imprese e autonomi che si trovano in uno dei vecchi regimi, vi possono permanere fino a naturale scadenza solo nel seocndo dei casi sopra elencati (imprenditoria giovanile e mobilità), e solo se non possiedono i requisiti per rientrare nei nuovi minimi. In tutti gli altri casi, o si possiedono i requisiti per i nuovi minimi, e di conseguenza si passa automaticamente al nuovo sistema nel 2015, oppure si torna alla tassazione ordinaria.
Cosa cambia: regole generali
La prima novità riguarda l’aliquota dell‘imposta sostitutiva, che sale al 15% (dal precedente 5%) e sostituisce IVA, IRAP, IRPEF e addizionali. Per i contributi previdenziali, niente più livello minimo imponibile imposto agli esercenti attività d’impresa ma soltanto una percentuale da applicare al reddito (quella prevista dall’INPS per la propria categoria).
=> Novità del Regime dei Minimi 2015
Infine, ad ogni categoria professionale è attribuito un diverso tetto massimo di fatturato (a cui va applicato un coefficiente, modulato per le singole categorie). Chi resta sotto il tetto di ricavi può optare per il regime senza limiti temporali (non c’è più il paletto dei cinque anni), fermi restando i consueti requisiti (spesa per dipendenti e beni strumentali …) e l’obbligo di aprire Partita IVA, più una lunga serie di regole da rispettare nella corretta gestione delle varie operazioni.
Soglie massimo di reddito
- Professionisti: ricavi 15mila euro, coefficiente 78%
- Artigiani e imprese (non alimentari): ricavi 20mila euro, coefficiente 67%
- Commercianti (ingrosso e dettaglio): ricavi 40mila euro, coefficiente 40%
- Ambulanti di alimentari e bevande: ricavi 30mila euro, coefficiente 40%.
- Ambulante di altri prodotti: ricavi 20mila euro, coefficiente 54%.
- Alberghi e Ristoranti: ricavi 40mila euro, coefficiente 40%.
Esempi di tassazione
Prendiamo ad esempio il titolare di un negozio di abbigliamento con ricavi annui di 35mila euro: applicando il corrispondente coefficiente del 40% (14mila), con l’aliquota del 15% alla fine pagherà 2.100 euro di tasse, indipendentemente da costi di gestione sostenuti e spese contributive. Per un artigiano o una piccola ditta, ipotizzando ricavi pari a 15mila euro (coefficiente 67% con aliquota 15%) , le tasse saranno pari a 1507 euro. Un architetto che incassa 14mila euro, applicando il coefficiente 78% avrà un imponibile di 10.920 a cui applicare l’aliquota del 15%: pagherà 1.638 euro di tasse.
Attenzione: se l’attività è nuova (entro i primi tre anni dall’avvio) e rispetta tutti gli altri requisiti previsti in questo caso (elencati al comma 12 dell’articolo 9), il reddito a cui applicare l’aliquota del 15% si abbatte di 1/3. Quindi, bisogna calcolare il 15% di 7280: il carico fiscale sarà di 1092 euro.
La convenienza del nuovo Regime dei Minimi va quindi valutata per caso perché dipende sia dalla categoria sia dai costi e dai contributi previdenziali. Sicuramente il calcolo è più semplice (con il vecchio sistema si doveva calcolare l’imponibile, sottraendo i costi di gestione e via dicendo).