Parte la sesta salvaguardia per gli esodati: la legge è stata approvata in via definiva al Senato, senza modifiche rispetto al testo già passato alla Camera. Vengono tutelati 32.100 lavoratori, in maggioranza (20mila) ripescati dai provvedimenti, precedenti allungando a gennaio 2016 i termini per maturare il diritto alla pensione. Ora parte la procedura applicativa: l’entrata in vigore viene fissata dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, poi ci sono 60 giorni per fare domanda, sulla base delle istruzioni che l’INPS fornirà per le diverse categorie di lavoratori.
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In tutto, con questa salvaguardia sale a 170mila il numero di esodati salvaguardati, lasciano fuori ancora molti lavoratori. Eppure, nonostante le polemiche è stato approvato anche il contestato ordine del giorno che impegna il Governo a non emettere nuovi provvedimenti privilegiando soluzioni strutturali, che da una parte risolvano definitivamente il fenomeno esodati, dall’altra incentivino la permanenza (non la fuoriuscita) dei sessantenni nel mondo del lavoro:
«salvi i casi residui di persone private del posto di lavoro in forza di accordi di incentivazione all’esodo stipulati prima della riforma pensionistica, che all’esito di una approfondita indagine di questa Commissione Lavoro risultino meritevoli di salvaguardia, gli altri casi di disoccupazione di sessantenni non ancora in età di pensionamento devono essere affrontati con misure di sostegno nel mercato del lavoro e non con l’estromissione permanente da esso».
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I comitati esodati non condividono la parte in cui si ritiene che i sei provvedimenti di salvaguardia fin qui approvati coprano tutti i “casi pendenti” (per accordi di incentivo all’esodo o in carico a “fondi di solidarietà” pre-riforma Fornero, o per prosecuzione volontaria in attesa di maturare i requisiti pensionistici entro il 2015). In realtà, ci sarebbero almeno altri 200mila da tutelare:
«non è affatto vero che tra coloro che non rientreranno neanche in questa ultima salvaguardia si annoverino soltanto alcuni casi, numericamente assai limitati, imputabili a circostanze particolari e peculiari».
Il dibattito continua, dunque, e non si escludono provvedimenti nella prossima Legge di Stabilità (non salvaguardie ma misure strutturali sull’uscita dal lavoro dei lavoratori anziani.
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Esodati 6a salvaguardia
Nel frattempo, vediamo chi sono i nuovi 32.100 tutelati dalla sesta salvaguardia, così come elencati nell’articolo 2 della legge (per tutti, la pensione non potrà comunque avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della salvaguardia):
- 5.500 lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e che perfezionano, entro la fine dell’indennità di mobilità (anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo), i requisiti pensionistici precedenti alla riforma delle pensioni del 2011. Il versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa, ma può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità. Per questi lavoratori, nel caso in cui fossero già stati autorizzati ai versamenti volontari in precedenza, e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, vengono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità.
- 12.000 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi (in base all’articolo 1, comma 194, lettere a, f, della legge 147/2013), che perfezionano i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico, in base alle regole pre riforma, entro il 6 gennaio 2016 (quarantottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto legge 201/2011).
- 8.800 lavoratori licenziati o cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo (in base all’articolo 1, comma 194, lettere b, c, d, della legge 147/2013) che perfezionano i requisiti per la pensione entro il 6 gennaio 2016. Si tratta di lavoratori cessati entro il 30 giugno 2012 per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 (anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non di lavoro dipendente a tempo indeterminato). Oppure cessati dopo il 30 giugno 2012 ma entro il successivo 31 dicembre 2012, per accordi individuali o collettivi di incentivi all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 (anche qui, possono aver lavorato successivamente ma non con contratto dipendente a tempo indeterminato). Infine, lavoratori il cui rapporto è cessato per risoluzione unilaterale, fra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se in seguito hanno lavorat0 (non con contratto dipendente a tempo indeterminato).
- 1.800 lavoratori in congedo nel 2011 (di cui all‘articolo 24, comma 14, lettera e-ter, del dl 201/2011), che perfezionano i requisiti pensionistici con le regole pre rifrma entro il 6 gennaio 2016.
- 4.000 lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra l’1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti per la pensione con le regole pre-riforma entro il 6 gennaio 2016.