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Fatturazione elettronica obbligatoria verso la pubblica amministrazione: la normativa

di Filippo Davide Martucci

Pubblicato 18 Settembre 2014
Aggiornato 26 Ottobre 2018 12:18

Fatturazione elettronica verso enti pubblici e PA: analisi della normativa in seguito alla Circolare 1/2014 del MEF e dell'art. 5, D.L. 66/2014

La fatturazione elettronica nei rapporti tra imprese e ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza – estesa a  tutta Pubblica Amministrazione centrale e locale dal 31 marzo 2015 –  riguarda gli operatori economici di beni e servizi verso gli enti pubblici. Trascorsi tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo obbligo di fatturazione elettronica, le fatture emesse e presentate in formato cartaceo non saranno più pagate, a meno che non siano state create prima ma risultino ancora in lavorazione.

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La fattura elettronica in XML deve contenere il Codice identificativo gara (Cig) e il Codice unico di progetto (Cup) per garantire la tracciabilità dei pagamenti, la firma digitale di chi emette fattura per l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto e l’apposizione del codice identificativo univoco dell’ufficio a cui è inviata, così come inserito nell’Indice delle pubbliche amministrazioni (Ipa).

Fattura elettronica

Per la compilazione, trasmissione e/o archiviazione sostitutiva obbligatoria è possibile rivolgersi a intermediari: banche, Poste, commercialisti, imprese ICT, ecc.

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La trasmissione deve avvenire attraverso il Sistema di Interscambio, coordinato con quello della fiscalità controllato dall’Agenzia delle Entrate, a cui spetta anche il compito di elaborare i flussi informativi. Un volta inviata la fattura, il prestatore d’opera riceve una ricevuta di consegna se l’iter ha avuto esito positivo o una notifica di mancata consegna in caso contrario (la fattura viene comunque considerata emessa).

=> Fattura elettronica con notifica di scarto: come rimediare

Quadro normativo

Il Legislatore ha introdotto la fatturazione elettronica nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione con la Finanziaria 2008 –  (art. 1, co. 209-214, L. 24 dicembre 2007, n. 244), modificata dall’art. 10, co-13 duodecies, lett. A), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 – incaricando il ministero dell’Economia e delle Finanze di istituire il Sistema di Interscambio (SdI) che, secondo il D.M. 7 marzo 2008, viene amministrato dall’Agenzia delle Entrate e gestito dal punto di vista tecnico dalla Sogei Spa.

=> Fattura elettronica verso la PA, FAQ e istruzioni operative

L’art. 25, D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (Decreto Irpef) ha infine  anticipato il termine precedente fissato per il 6 giugno 2016 entro cui coinvolgere tutte le pubbliche amministrazioni. Per informazioni, documenti tecnici, regole di trasmissione, supporto e assistenza è utile consultare il sito internet www.fatturapa.gov.it.