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Esodati: focus sulla sesta salvaguardia

di Barbara Weisz

Pubblicato 2 Settembre 2014
Aggiornato 3 Ottobre 2014 08:41

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Atteso per settembre il via libera del Senato alla sesta salvaguardia, che tutela 32mila esodati: iter della legge e aggiornamento sulle pensioni.

Settembre 2014 è destinato a segnare un passo avanti in materia di tutela di lavoratori esodati, con la sesta salvaguardia. Il disegno di legge approvato in luglio dalla Camera dovrebbe iniziare il suo iter in Senato: nei prossimi giorni sarà più chiaro il calendario delle commissioni prima e dell’aula poi, nella speranza di arrivare al via libero entro fine mese. Successivamente, con la Legge di Stabilità 2015, il Governo auspica di risolvere strutturalmente il problema esodati con una serie di norme che da una parte assorbano definitivamente gli esodati attuali (che si sono trovati senza stipendio e senza pensione dopo l’entrata in vigore della riforma Fornero di fine 2011) e dall’altra individuino meccanismi che evitino il ripetersi di nuovi casi (ad esempio, con forme di prepensionamento pagate dall’azienda o in parte anche dal lavoratore).

=> Esodati e Pensioni: nuova riforma nella Legge di Stabilità

Nell’attesa di queste norme, ricordiamo quali sono le caratteristiche principali della sesta salvaguardia, che copre in tutto 32.100 lavoratori, in buona parte utilizzando i finanziamenti stanziati e non utilizzati. Ecco chi sono:

  • 5.500 collocati in mobilità ordinaria con accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012, che perfezionano i requisiti per la pensione in base ia criteri pre riforma entro la fine della mobilità oppure, versando i contributi volontari, entro i dodici mesi successivi.
  • 12.000 autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi (dalle lettere a, f del comma 194 dell’articolo unico della legge di Stabilità per il 2014, legge 147/2013), che perfezionano il requisto per andare in pensione con le vecchie regole entro il 6 gennaio 2016. Si tratta di lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi prima del 4 dicembre 2011, con almeno un contributo accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche se successivamente hanno svolto altre attività lavrative (non da dipendenti a tempo indeterminato). Oppure, autorizzati alla prosecuzione volontaria sempre entro il 4 dicembre 2011, ma che al successivo 6 dicembre 2011, pur non avendo contributi accreditati o accreditabili, abbiano almeno un contributo derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre  2013, e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.
  • 8.800 licenziati o cessati per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo (compresi nelle lettere b, c, d, dello stesso comma 194 della legge 147/2013), che perfezionano i requisiti pensionistici con le vecchie regole entro il 6 gennaio 2016. Si tratta di lavoratori cessati entro il 30 giugno 2012 per accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 (anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno  2012,  qualsiasi attività non di lavoro dipendente a tempo indeterminato). Oppure cessati dopo il 30 giugno 2012 ma entro il successivo 31 dicembre 2012, per accordi individuali o collettivi di incentivi all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011 (anche qui, possono aver lavorato successivamente ma non con contratto dipendente a tempo indeterminato). Infine, lavoratori il cui rapporto è cessato per risoluzione unilaterale, fra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se in seguito hanno lavorat0 (non con contratto dipendente a tempo indeterminato).
  • 1.800 in congedo nel 2001, che perfezionino il requisito per andare in pensione entro il 6 gennaio 2016.
  • 4.000 a tempo determinato cessati fra il primo gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, che raggiungono il diritto alla pensione entro il 6 gennaio 2016.

In pratica,  9.900 nuove salvaguardie (relative alle posizioni previste dal primo e dall’ultimo dei punti sopra esposti) riguardano mobilità e contratti a termine, mentre tutte le altre posizioni rappresentano un allungamento dei termini, al gennaio 2016, di quanto previsto dal precedenti provvedimenti di salvaguardia.

Per tutti questi salvaguardati, il trattamento pensionistico non potrà avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge, i cui tempi diventano quindi importanti per percepire l’assegno previdenziale.

=> Esodati: gli ultimi dati INPS sulle pensioni erogate

Ricordiamo infine che l’INPS svolge periodicamente un monitoraggio sull’andamento delle salvaguardie: l’ultimo report, dello scorso 2 luglio, presenta quasi 90mila situazioni certificate (su una platea totale di 162.130 salvaguardati dai diversi provvedimenti) e circa 46.500 pensioni liquidate.