I commercialisti e gli esperti contabili possono diventare revisori legali senza sostenere l’esame di idoneità, ma devono effettuare un tirocinio di 36 mesi e sostenere una prova integrativa: lo stabilisce il nuovo regolamento per l’attuazione della disciplina legislativa dell’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, messo a punto dal ministero della Giustizia, che ha ricevuto il parere favorevole del Consiglio di Stato. Si avvia così a conclusione l’iter di un regolamento che disciplina quella che tecnicamente si chiama equipollenza.
Nuovo regolamento
Il testo del regolamento che ora ha finalmente passato il vaglio del Consiglio di Stato, in realtà è pronto da oltre un anno ma il provvedimento applicativo si è fatto attendere anche a causa di un dibattito, particolarmente acceso, fra le categorie professionali interessate. Alla fine, il risultato è che il commercialista può diventare revisore dei conti
«senza la previsione di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame».
Deve però svolgere un praticantato specifico per la revisione legale di 36 mesi. E al termine di questo periodo devono anche in realtà sostenere una prova integrativa, rispetto all’esame di stato già sostenuto per l’esercizio della professione di commercialista, specificamente dedicata all’attività di revisione dei conti. Questa prova supplementare verrà inserita all’interno di tutte le sessioni d’esame per commercialisti ed esperti contabili, e servirà ad approfondire alcune materie puntualmente specificate dal regolamento: gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionali e internazionali, disciplina della revisione legale, deontologia professionale ed indipendenza, tecnica professionale della revisione.
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Il nuovo esame di stato
In base al nuovo regolamento, l’esame di stato ordinario per diventare revisore legale si compone di tre prove scritte e una prova orale. Attenzione: le regole sull’equipollenza dei commercialisti saranno applicate a partire dalla prima convocazione d’esame successiva alla definitiva pubblicazione del decreto con il nuovo regolamento. Fino a quella data, resta valida la precedente normativa (Dlgs 88/1992) che prevede l’esonero totale da qualsiasi prova per i commercialisti, sempre che abbiano sostenuto i 36 mesi di tirocinio.
Sono esonerati da questa prova supplementare solo i dipendenti dello Stato e di enti pubblici che abbiano già superato un esame teorico-pratico sulle sopra citate materie presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione.
C’è una facilitazione anche per gli avvocati che intendono intraprendere l’attività di revisione: devono sostenere l’apposito esame di stato, ma sono esonerati dalla seconda prova scritta, relativa a materie giuridiche, e anche in sede di esame orale non dovranno rispondere a domande di carattere giuridico.