Le regole sulla responsabilità solidale nei cantieri per committente, impresa affidataria e subappalto, obbligo di verifica finale in presenza fisica dell’esaminatore per i corsi di formazione o aggiornamento in e-learning: sono alcune delle precisazioni nei nuovi interpelli ministeriali in materia di sicurezza sul lavoro. I quesiti riguardano questioni interpretative relative al Testo Unico (Dlgs 81/2008)e relativi provvedimenti attuativi. Vediamo brevemente.
Cantieri edili
Il primo interpello dell’associazione nazionale imprese edili manifatturiere, riguardava le responsabilità in materia di sicurezza nei cantieri nei casi in cui il committente si rivolga a un’impresa affidataria, ed eventualmente quest’ultima a un subappaltatore. La riposta del Ministero è che tutti i soggetti coinvolti hanno una responsabilità solidale in materia di sicurezza.
=> La responsabilità solidale negli appalti
In un medesimo cantiere, possono essere presenti più imprese affidatarie e ciascuna può eseguire direttamente l’opera o avvalersi di subappaltatrici e/o lavoratori autonomi; non solo il committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale delle affidatarie, tenute a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati degli obblighi di sicurezza che gravano sul datore di lavoro (articolo 97 del Testo Unico), ma anche l’affidataria ha analoghe responsabilità nei confronti dell’eventuale subappalto.I criteri con cui il committente valuta le imprese cambiano a seconda che siano esecutrici o solo affidatarie. In questo secondo caso basta il possesso di capacità organizzative, mentre se l’impresa è anche esecutrice deve anche tener conto delle risorse umane e materiali collegate ai lavori. L’impresa affidataria deve sempre, nei confronti del subappaltatore, controllare se in cantiere sono rispettate le prescrizioni a tutela della salute e sicurezza del lavoratore (coordinamento, gestione operativa, controllo sicurezza di tutte le lavorazioni svolte sia dai proprio lavoratori sia dal subappaltatore). L’assiduità dei controlli dipende da complessità dell’opera, varie fasi di lavoro, evoluzione e caratteristiche dei lavori.
Corsi tecnici e di aggiornamento
Il secondo interpello, proposto dall’ANCE, partiva dalle procedure per la segnaletica stradale per lavori in luoghi con traffico veicolare. Il Ministero ha chiarito che il numero massimo dei partecipanti a ogni corso di formazione è pari a 25, ma le fasi dedicate all’apprendimento tecnico pratico devono prevedere un docente ogni 6 allievi. Se però il contenuto tecnico pratico previsto dal corso non si concretizza in attività svolte direttamente dai partecipanti, continua a valore il rapporto di 1 a 25. Stesse regole anche per i corsi di aggiornamento.
Formazione
Rispondendo a un interpello di Federfarma, la commissione ministeriale specifica che, nel caso di corsi erogati in modalità di e-learning, è obbligatoria una verifica finale (non prevista, invece, per i corsi in aula) effettuata in presenza di un formatore in possesso di tutti i requisiti previsti. Può trattarsi di un test o di un colloquio, anche in videoconferenza.
=> Sicurezza Lavoro: i requisiti per i formatori
Formazione per attrezzature
Un quesito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri riguardava invece la definizione di associazioni di professionisti senza scopo di lucro riconosciute dai rispettivi ordini (comprese fra i soggetti formatori in relazione agli obblighi sulle attrezzature). Sono comprese tutte le associazioni che siano effettivamente connotate da assenza di finalità lucrative e riconosciute da un ordine o collegio relativo alle figure professionali previste dall’articolo 98 del testo unico (fra cui architetti, ingegneri, biologi, geologi, geometri, periti industriali, agrari o agrotecnici).
=> Abilitazione sulle attrezzature da lavoro. la formazione
La Regione Sicilia chiedeva invece un chiarimento sulle strutture formative di diretta emanazione dei sindacati e delle associazioni dei datori di lavoro (che per legge possono fare attività formativa). Il Ministero ha risposto che possono considerarsi tali le associazioni in partecipazione.
Pubblica sicurezza
Il Ministero ha risposto infine alla Cgil, spiegando che le disposizioni in materia di sicurezza nei casi di polizia, carabinieri, vigili del fuoco, forze armate, penitenziari, strutture giudiziarie, protezione civile (pubblica sicurezza), si applicano tenendo conto delle particolari esigenze connesse a questi lavori, in base a quanto previsto dal DM 450/1999 e disposto dall‘articolo 304, comma 3 del Dlgs 81/2008 (emanazione di specifici decreti attuativi).
=> I requisiti per il responsabile della sicurezza
Stesso discorso per la valutazione dei rischi, compresi quelli relativi allo stress lavoro correlato. E’ obbligatoria la formazione sulla sicurezza per tutti i lavoratori, dirigenti compresi, e ci deve essere un rappresentante della sicurezza sul lavoro. Tutti gli obblighi sopra citati possono essere delegati ad altri soggetti, in possesso dei requisiti di legge, tranne quelli relativi alla valutazione dei rischi e alla designazione del responsabile per la sicurezza.
sulla sicurezza sul lavoro 2014