Con sentenza 10 aprile 2014, la Cassazione ha analizzato un caso di licenziamento di un disabile, assunto come invalido e avviato al lavoro attraverso le liste di collocamento dei disabili. Il lavoratore era stato valutato, dalla Commissione deputata, abile al lavoro ma con obbligo di evitare la prolungata stazione eretta; tuttavia, in assenza di postazioni tali da soddisfare la prescrizione il datore di lavoro aveva proceduto con il licenziamento, a seguito di una valutazione dell’organo sanitario dell’azienda (non competente in materia).
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Normativa vigente
Il licenziamento del disabile oggi può avvenire solo ai sensi del co. 3, art. 10, L. 68/1999, ossia è legittimo solo se l’apposita Commissione verifica prima che è impossibile reintegrare il lavoratore, anche in presenza di adattamenti all’organizzazione del lavoro. Come cita la sentenza la Cassazione:
“Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda.
Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’art. 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell’attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell’organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l’incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo”.
Gli accertamenti sono effettuati dalla Commissione di cui all’articolo 4 della L. 104/1992 integrata a norma dell’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 1, comma 4 che valuta sentito l’organismo di cui al DLgs 469/1997 (art. 6, comma 3) come modificato dall’art. 6 della legge. La richiesta di accertamento e il periodo per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro.
“Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti, la predetta Commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda”.
Vecchia normativa
La nuova legge ha sostituito la L. 482/1968, norma speciale richiamata dalla Cassazione con Sentenza 10347/2002, secondo cui:
“il licenziamento dell’invalido […] quando è determinato dall’aggravamento dell’infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla L. n. 482 del 1968, art. 10 ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall’apposita Commissione medica”.
Ciò è stato fatto salvo anche nella nuova formulazione della norma, tant’è che la Commissione di cui alla L. 104/1992, è il soggetto deputato a verificare se il lavoratore disabile possa o meno continuare la sua attività o essere reinserito in altra maniera. In mancanza del suo accertamento il licenziamento è illegittimo, a maggior ragione se la Commissione lo aveva ritenuto abile, seppure con limitazioni.