Semplificazioni fiscali per imprese, società fra professionisti (STP) e lavoratori autonomi (spese di vitto e alloggio): è tutto contenuto nei decreti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri del 20 giugno, in attuazione dell’articolo 7 della legge 23/2014 (Delega Fiscale). Gli stessi provvedimenti danno il via alla dichiarazione dei redditi precompilata. L’iter prevede ora ulteriori passaggi: prima il vaglio delle commissioni parlamentari competenti, quindi di nuovo l’esame del CdM per l’approvazione definitiva. Vediamo i passaggi più rilevanti per imprese e professionisti.
Rimborsi
Eliminati tutti gli adempimenti per chiedere i rimborsi IVA fino a 15mila euro (soglia alzata rispetto ai 5mila precedenti) e semplificata la procedura per quelli superiori a tale soglia (niente più garanzie a favore dello Stato: basteranno la dichiarazione o l’istanza da cui emerge il credito IVA richiesto a rimborso e le eventuali dichiarazioni sostitutive). Un’altra sforbiciata buroratica riguarda i crediti d’imposta: verrano erogati automaticamente senza che il contribuente debba presentare la domanda per gli interessi eventualmente maturati.
Infine, alcuni adempimenti a carico del sistituto d’imposta verranno semplificati tramite delega di versamento F24: conguagli risultanti dai prospetti di liquidazione, compensi percepiti per l’assistenza fiscale (minori ritenute), compensazione interna delle ritenute versate in eccedenza.
Professionisti
Semplificato il regime fiscale delle società tra professionisti (STP) – istitutite dall’articolo 10, legge 183/2011 – che vengono equiparate alle associazioni senza personalità giuridica costituite per l’esercizio associato di arti o professioni di cui all’articolo 5 del TUIR. Di conseguenza, il reddito è imputato a ciascun socio per trasparenza in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili, anche a fini previdenziali. Le medesime regole trovano applicazione anche ai fini IRAP.
Autonomi
Altra novità: le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente non costituiscono compensi in natura, quindi non vanno riaddebitate in fattura e successivamente dedotte dal reddito da lavoro autonomo.
Regimi speciali
Infine, per le imprese che usufruiscono di regimi fiscali opzionali (trasparenza, consolidato nazionale, tonnagetax), non sarà più necessaria l’apposita manifestazione di volontà da esprimere preventivamente, ma sarà sufficiente la comunicazione direttamente in sede di dichiarazione dei redditi o IRAP.