Anche se gli accordi territoriali sui premi di produzione & Co. sono scaduti e non rinnovati nel 2014, a meno che non siano stati formalmente dsdettati le aziende possono ugualmente usufruire dei relativi sconti fiscali: è una delle precisazioni contenute nella Circolare n. 14/2014 del Ministero del Lavoro. Il documento ribadisce le regole per l’applicazione della detassazione 2014 sul salario di produttività – di cui al Dpcm 19 febbraio 2014 nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile – ossia dell’imposta agevolata del 10% su massimo 3mila euro lordi annui, per lavoratori con reddito fino a 40mila euro annui, fornendo orientamenti interpretativi.
=> Premi Produttività: aspetti contabili e fiscali
Salario di produttività
Va riferito a voci retributive relative a indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione ( ne basta uno solo). Ad esempio: andamento del fatturato, maggior soddisfazione della clientela rilevabile dal numero di clienti, minori costi di produzione grazie all’utilizzo di nuove tecnologie, ore lavorate al posto di periodi di riposo (come i Rol), prestazione aggiuntive rispetto a quelle previste dal contratto di categoria, premi di rendimento o produttività, orari di lavoro (per esempio flessibili, elastici, reperibilità).
Attenzione: l’agevolazione è condizionata al rispetto degli indicatori sopra elencati relativi alla contrattazione collettiva, non all’effettivo conseguimento dei risultati da parte della singola azienda. Si possono defiscalizzare i salari di produttività in aziende che applicano almeno tre dei seguenti interventi:
- redistribuzione orari con modelli flessibili,
- distribuzione flessibile delle ferie,
- misure per la compatibilità delle nuove tecnologie con il rispetto della privacy dei lavoratori,
- nuove mansioni e integrazione delle competenze sempre in relazione all’utilizzo di tecnologie.
Le misure di riorganizzazione del lavoro o di efficientazione aziendale che danno diritto alla fiscalità agevolata sul salario di produttività non deve necessariamente rappresentare una novità in relazione a quanto previsto dal contratto nazionale di riferimento, ma una novità per l’azienda dopo gli accordi 2013 (gli stessi elementi di novità già presenti nel 2013 possono essere validi anche nel 2014 anche se ci sono accordi territoriali scaduti e non ancora rinnovati purché non disdettati.
Le aziende per le quali sono ancora validi gli accordi 2013 e che hanno già depositato l’anno scorso tutte le relative dichiarazioni di confromità, quest’anno non devono effettuare ulteriori adempimentil. Se invece c’è un nuovo accordo 2014, bisogna depositarlo presso la Dtl, direzione territoriale del Lavoro, entro 30 giorni dalla firma, completo di autodichiarazione di conformità.
=> Premi di produttività: l’accordo fra le parti
Rappresentatività accordi
L’erogazione della retribuzione di produttività avviene in base a specifici accordi territoriali o aziendali con i sindacati più rappresentativi. L’accordo aziendale può essere sottoscritto sia dalla RSU (rappresentanze sindacali unitarie) sia dalle RSA (rappresentanze sindacali aziendali). Per le aziende senza rappresentanti sindacali è possibile ricorrere a contratti territoriali. Attenzione: non si tengono in considerazione contratti nazionali di categoria.