Con la sentenza n. 5581/2014 la Corte di Cassazione, seppure indirettamente, ha sottolineato il carattere discriminatorio della mancata assunzione, nell’ambito di un’operazione di riassorbimento di personale, dei soli lavoratori iscritti ad determinata una sigla sindacale. La vicenda riguardava la mancata riassunzione di 19 lavoratori iscritti alla Fiom-Cgil presso la F.i.p. Spa di Pomigliano, con conseguente squilibrio del rapporto proporzionale tra totale dei lavoratori e quelli iscritti.
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Tribunale e Corte d’Appello di Roma
Nell’accogliere il ricorso del sindacato, il Tribunale di Roma ha riconosciuto la natura discriminatoria (DLgs. 213/2003, artt. 3 e 4 Cost. e ’art. 15 Statuto dei Lavoratori) del comportamento, obbligando il datore di lavoro ad assumere presso l’azienda 126 lavoratori scelti tra i tesserati (così da ripristinare la proporzione), nonché a riassumere i 19 indennizzati con 3.000 euro ciascuno.
La discriminazione collettiva è stata ravvisata anche dalla Corte d’Appello di Roma, che però ha escluso il risarcimento in virtù della Direttiva 2000/78/CE, che tutela la libertà ideologica: secondo la Corte, l’espressione «convinzioni personali» può essere utilizzata come alternativa al concetto di opinioni politiche o sindacali. Tuttavia, essendo l’affiliazione sindacale professione pragmatica di un’ideologia, dunque oggetto di possibili atti discriminatori vietati, secondo i giudici può generare discriminazione per motivi sindacali. Ciò comporta il divieto di atti o comportamenti che realizzino una diversità di trattamento o un pregiudizio in ragione dell’affiliazione o della partecipazione del lavoratore ad attività sindacali.
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Parere della Cassazione
In seguito al ricorso, la vicenda è stata sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione, che non si è espressa nel merito per sopravvenuta carenza dell’interesse ad agire (la F.i.p. Spa ha ceduto l’azienda prevedendo, come indicato dall’art. 2112 c.c., che i rapporti di lavoro in essere proseguissero con la società cessionaria). La Cassazione ha sottolineato che la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che l’interesse all’impugnazione, che costituisce manifestazione del generale principio dell’interesse ad agire, sancito dall’Art. 100 cod. proc. civ., va rappresentato in relazione all’utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame, ossia alla sussistenza di un interesse identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, e non già di un semplice interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica (per tutte, Cass. n. 11844/2006).
Inoltre la Corte ha inteso sottolineare che l’interesse ad agire (e, quindi, anche ad impugnare) deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale interesse (Cass., S.U., n. 25278/2006). Quindi la F.i.p., non essendo più proprietaria dello stabilimento presso il quale avrebbero dovuto essere effettuate le ulteriori assunzioni di affiliati alla Fiom ovvero presso il quale già siano state effettuate le assunzioni dei lavoratori nominativamente indicati, non ha più alcun concreto ed attuale interesse alla rimozione delle statuizioni rese nell’ordinanza impugnata.