Con il Decreto Lavoro (DL 34/2014) il governo ha modificato la disciplina sulle varie tipologie di contratto. I recenti chiarimenti INPS in materia contributiva spiegano le novità per contratti a tempo determinato, apprendistato e contributo ASpI.
Contratto a termine
Abolite le ragioni giustificatrici del contratto, con la possibilità di prevedere una scadenza sempre e comunque, a patto che non superi i 36 mesi al lordo delle proroghe.
=> Le novità del contratto a tempo determinato
Decade l’obbligo di contributo ASpI dell’1,4% sulla retribuzione imponibile – imposto ai datori di lavoro che assumono con contratto subordinato non a tempo indeterminato – se il lavoratore sostituisce un dipendente momentaneamente assente. Per l’esenzione bisogna comunicare all’INPS l’assunzione in sostituzione, compilando il flusso UniEmens e inserendo nell’elemento -Qualifica3- il codice A. Resta invariato lo sgravio rinveniente dall’assunzione di lavoratori in sostituzione di congedati secondo l’art. 4, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (riduzione del 50% dei contributi, in aziende con meno di 20 dipendenti).
=> Contributo ASPI: i datori di lavoro esclusi
Il datore di lavoro ha comunque diritto alla restituzione del contributo addizionale ASpI nel caso di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine e nei casi di stabilizzazione del rapporto, a patto sia intervenuta entro sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto a temine (articolo 2, c. 30 della L. 28 giugno 2012, n. 92). Dopo le modifiche all’articolo 1, c. 135 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 all’originario testo della norma, dal 2014, la restituzione può avvenire in misura integrale.
=> Tutte le novità per l’apprendistato
La restituzione resta valida anche se l’assunzione successiva avviene attraverso un contratto di apprendistato: almeno secondo l’Inps, alla luce dell’impianto normativo di riferimento e della previsione contenuta nell’articolo 1, c. 1, del D.lgs 167/2011.
Apprendistato
Abolita la soglia legale per aziende con più di nove dipendenti, che imponeva la stabilizzazione di metà dei rapporti di apprendistato cessati nei precedenti 24 mesi (il 30% nei primi tre anni di applicazione della L. 92/2012) e la soglia contrattuale indicata dalla contrattazione collettiva per aziende con meno di 9 addetti. Dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, inoltre:
- il piano formativo non deve più necessariamente essere redatto per iscritto;
- nell’apprendistato professionalizzante, diviene facoltativa la formazione di base e trasversale (che avrebbe dovuto essere erogata dalle Regioni);
- nell’apprendistato di primo livello, finalizzato all’acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale, è consentito che il compenso per le ore di formazione venga corrisposto nella misura del 35% del monte ore complessivo.
Fonte INPS