Dal 2014 sono entrate in vigore le semplificazioni sulla procedura fallimentare, con tempi ridotti per l’udienza e notifiche di ricorso e all’impresa debitrice più semplici. Il DL Sviluppo bis (18 ottobre 2012 n. 179) è intervenuto sull’art. 15 della Legge Fallimentare – modificato dall’art. 17 del DL 179/2012, convertito con la L 221/2012 e integrato dalla L 228/2012 – prevedendo un termine massimo entro cui tenere l’udienza e semplificando la procedura di notifica, anche via PEC. Con le comunicazioni telematiche – immediate e con certezza di invio e ricezione – i ricorsi di fallimento e i decreti di convocazione sono trasmessi per posta elettronica certificata dalla Cancelleria, utilizzando gli indirizzi delle aziende negli elenchi del Registro Imprese e INI-PEC:
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Il sistema informatico consente di notificare in automatico al creditore lo status del procedimento sempre via PEC. A questo risparmio di tempo e risorse si aggiunge che, secondo la nuova formulazione della norma, l’udienza prefallimentare deve essere fissata entro e non oltre 45 giorni dal deposito del ricorso, e che tra questo e la data di comunicazione o della notifica e quella prevista per l’udienza non può trascorrere un periodo inferiore a 15 giorni.Resta invece necessariamente di persona, la notifica, in capo al ricorrente, del ricorso e del decreto, come previsto dal co. 3, art. 15 L.F. e secondo le forme indicate dal co. 1, art. 107, D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229. Questa deve avvenire presso la sede acclarata al Registro Imprese. Nel caso in cui il soggetto non fosse rintracciabile, l’Ufficiale giudiziario è tenuto a depositare l’atto presso la Casa comunale della sede iscritta al Registro delle imprese: in questo modo la notifica si intende effettuata senza che sia necessario rivolgersi nuovamente all’azienda destinataria dell’atto.
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La riforma, oltre a rendere meno incerti i tempi per la convocazione del debitore e il confronto con il giudice, cerca di regolamentare e razionalizzare i tempi riguardanti procedure che, con il perdurare della crisi, sono sempre più attuali. È interessante notare come l’utilizzo della PEC svolga un ruolo centrale nel procedimento. Con la previsione contenuta nella norma, che conferisce grande utilità a questo strumento, gli si restituisce la necessaria dignità che lo rende non solo mera imposizione ma fattore strategico per abbreviare i tempi di comunicazione tra aziende e istituzioni.