Le nuove Srl alla luce delle novità normative

di Francesca Pietroforte

Pubblicato 2 Maggio 2014
Aggiornato 23 Novembre 2016 09:30

logo PMI+ logo PMI+
Il Notariato approfondisce la materia fornendo interpretazioni significative e soffermandosi sugli aspetti più controversi delle nuove Srl.

La normativa che regolamenta questo tipo di società è molto complessa, quando non contraddittoria. Ciò dipende dal sovrapporsi di disposizioni talvolta disarticolate le une dalle altre. Uno studio del Notariato di fine 2013 ha cercato di fare chiarezza per chi ha intenzione di intraprendere una nuova iniziativa d’impresa tramite Srl ordinaria (capitale sociale pari o superiore a 10.000 euro) o Srl semplificata (capitale sociale compreso tra 1 e 9.999,99 euro), per la quale è necessario attenersi all’atto costitutivo (modello standard) non modificabile  fornito dal regolamento ministeriale, ma beneficiando di un risparmio sulle spese di costituzione.

=> Come aprire una Srl: le diverse società a responsabilità limitata

Accantonamenti e conferimenti

Per le Srl semplificate vige l’obbligo, nel caso di accantonamento del 20% degli utili fino a quando le riserve e i capitali non diventino pari a 9.999,99 euro, mente le Srl ordinarie accantonano il 5% degli utili netti annuali fino a quando la riserva non raggiunge un quinto del capitale sociale. Nelle Srl ordinarie i soci devono versare il 25% alla sottoscrizione, in quelle semplificate i conferimenti devono essere in denaro e i soci devono versare l’intero capitale sociale al momento della sottoscrizione; nel caso di conferimenti in natura i beni non vengono imputati a capitale e quindi vengono iscritti in apposita riserva.

=> Speciale Srl Semplificate

Secondo il Notariato non esiste per le Srl semplificate (come previsto dal co. 5, art. 2463 c.c., in deroga all’art. 2430 c.c.), l’obbligo di capitalizzare la società fino all’importo di 10.000 euro, ma solo di accantonare un quinto degli utili fino a che la riserva non abbia raggiunto l’ammontare, unitamente al capitale. Tuttavia, al raggiungimento della soglia, non sussiste obbligo per la società di imputare a capitale quanto accantonato, né è previsto un termine di scadenza entro cui raggiungere, tra capitale e riserva, l’ammontare di 10.000 euro.La riserva legale di cui all’art. 2430 c.c. rappresenta l’unica riserva a cui sono soggette le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro: ciò significa che una volta raggiunta la soglia della riserva legale di cui all’art. 2430, accantonata secondo i criteri integrativi di cui all’art. 2463, co. 5, c.c., la società non sarebbe tenuta a provvedere ad un secondo integrale accantonamento realizzato esclusivamente secondo i criteri di cui all’art. 2430 c.c. Inoltre, raggiunto l’importo di 10.000 euro, non è più obbligatorio accantonare gli utili, mentre la riserva da sovrapprezzo potrà essere distribuita quando la somma tra l’ammontare della riserva legale e quello del capitale sociale sarà pari a 10.000 euro.

Amministratori esterni

Secondo l’art. 2475 c.c. è l’atto costitutivo a dover prevedere che l’amministratore possa non essere uno dei soci. Per la srl semplificata, l’art. 2463-bis, co. 2, n. 6, c.c. ingiungeva originariamente di scegliere di amministratori tra i soci, ma con la lett. b), co. 13, art. 9, D.L. 76/2013 l’obbligo è stato soppresso.

=> Le semplificazioni per Srls del Decreto Lavoro

Il Notariato ha offerto una triplice interpretazione: se a una prima analisi l’atto costitutivo standard non può essere modificato rendendo impossibile nominare amministratori esterni (quindi l’eliminazione operata dal D.L. 76/2013 sembrerebbe superflua), a una lettura più attenta la nomina sarebbe possibile proprio alla luce del DL, che quindi sarebbe efficace. Il decreto contiene una clausola derogatoria che va applicata, e quindi la nomina può essere effettuata nell’atto costitutivo individuando un soggetto diverso dai soci. A questa fa eco una ulteriore interpretazione, che amplia la definizione della norma, poiché il c. 1, art. 2475 c.c. non si applica alle srl semplificate visto che confligge con la disciplina che le riguarda, a sua volta contenuta nel co. 5, art. 2463-bis, c.c.

Riduzione per perdite

L’art. 2482-bis, co. 1, c.c. stabilisce che:

 “quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti”.

Il successivo co. 4 dispone che:

“se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve esser convocata l’assemblea per l’approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate”.

Stando a tali disposizioni non sembra che la norma possa essere in contrasto con la disciplina delle società con capitale inferiore a 10.000 euro: nel momento in cui l’ammontare del capitale determinato dovesse ridursi di oltre un terzo a causa di perdite, i soci sarebbero tenuti a ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate.

L’art. 2482-ter c.c. contiene, invece, la disciplina della riduzione del capitale al disotto del minimo legale, prevedendo che “se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal n. 4) dell’art. 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. E’ fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società”.

Fonte: Studio 892-2013/I, Consiglio nazionale del Notariato, 12 dicembre 2013.