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Notifica senza raccomandata

di Noemi Ricci

Pubblicato 31 Gennaio 2018
Aggiornato 17:11

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Legge di Stabilità 2018 e notifica di atti giudiziari a mezzo posta: addio al monopolio di Poste Italiane e alla comunicazione di avvenuta notifica.

Come noto, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto novità in tenga di notifiche degli atti giudiziari con particolare riferimento alla notifica “per posta”: ora l’ufficiale giudiziario può consegnare l’atto sia a Poste Italiane, come avvenuto finora, sia ad un servizio di posta privato. Novità che ricordiamo tuttavia non essere ancora operativa.

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Addio alla comunicazione di avvenuta notifica

L’altra grande novità, già in vigore dal 1° gennaio 2018 è che la legge di stabilità 2018 ha sancito anche l’addio alla raccomandata informativa, ovvero alla cosiddetta Can, la comunicazione di avvenuta notifica che veniva inviata al destinatario della raccomandata nel caso in cui, in sua assenza, la busta venga consegnata a un familiare convivente. Fondamentalmente, quindi, viene esteso il sistema già previsto per gli atti dell’amministrazione finanziaria a tutti gli atti giudiziari.

Notifica in assenza del destinatario

Ricordiamo che il codice di procedura civile prevede che in assenza del destinatario, lato giudiziario possa essere notificato:

  • ad un familiare convivente se maggiore di 14 anni e palesemente non incapace;
  • al portiere in assenza di un convivente o in caso di suo rifiuto aveva ricevere la missiva.

Se queste figure sono assenti o si rifiutano di ricevere la notifica avviene il deposito presso l’ufficio postale con conseguente invio dell’avviso di giacenza al destinatario.

=> Multe e atti giudiziari, cambia la notifica

Se invece il convivente o il portiere ritirano la notifica, al destinatario non viene più inoltrata alcuna raccomandata di avvenuta notifica. In pratica quindi da ora in poi è possibile che il destinatario dell’atto giudiziario possa non venire mai a conoscenza della sua notifica, se questa viene consegnata, in sua assenza, ad uno dei soggetti alternativi previsti dal codice di procedura civile.