Arriva il Registro delle Opposizioni per tutti coloro che non vogliono ricevere chiamate telefoniche pubblicitarie, non soltanto sul fisso ma anche sui numeri privati e quelli mobili: lo prevede la legge approvata il 22 dicembre (“Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato“).
Registro
E’ possibile inserire nel registro anche le utenze fisse non pubblicate negli elenchi abbonati e quelle del telefonino. L’iscrizione può riguardare contemporaneamente tutte le utenze di cui il cliente è titolare e può avvenire anche per via telefonica o telematica. E’ possibile, anche in un secondo momento, revocare l’iscrizione oppure limitarla, per esempio ritirandola solo in relazione ad alcuni specifici soggetti. Questa operazione può essere effettuata in qualsiasi momento, anche per via telefonica o telematica.
In pratica, nel momento in cui il titolare di un numero telefonico si iscrive a questo registro esercita il diritto a non ricevere chiamate pubblicitarie o per fini di vendita diretta o per ricerche di mercato.
Iscrizione
L’iscrizione al Registro delle Opposizioni comporta la cancellazione immediata di qualsiasi consenso precedentemente espresso all’utilizzo dei propri numeri, anche se avvenuto tramite terzi. In parole semplici, tutti i numeri che vengono iscritti in questo registro non possono essere mai utilizzati per chiamate a scopo pubblicitario, di vendita, di ricerca di mercato o d qualsiasi comunicazione commerciale.
Se però il consenso al trattamento dei dati viene fornito successivamente all’iscrizione al Registro, il discorso è diverso: in questo caso, il consenso è valido e consente di ricevere le chiamate dal soggetto a cui si riferisce.
Divieti
Sono vietate la diffusione e la comunicazione a terzi dei dati personali di coloro che hanno aderito al registro opposizioni. È vietato l’utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati.
=> Call center con prefisso riconoscibile
Telemarketing
Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica, vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste.
Tutti gli operatori che svolgono attività di call center verso numeri fissi o mobili devono garantire l’identificazione della linea chiamante. Il Garante per le TLC fornirà un codice o prefisso specifico, che consentirà di identificare in modo univoco le chiamate pubblicitarie, gli operatori dovranno adeguare tutte le proprie numerazioni telefoniche, anche relative ai call center delocalizzati.
Il mancato rispetto delle regole sopra esposte comporta sanzioni amministrative. In caso di reiterazione, su segnalazione del Garante Privacy, possono scattare la sospensione o la revoca all’esercizio dell’attività. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l’effettuazione delle chiamate telefoniche.
Per l’entrata in vigore delle disposizioni previste dalla legge bisogna attendere un Dpr attuativo.
approvata in Senato