Con la sentenza n. 18725 /2017 la Corte di Cassazione ha chiarito quando è necessaria la presenza del notaio in caso di donazione di di denaro ai figli con bonifico bancario, pena la nullità della donazione stessa.
Più precisamente, nel caso in cui si tratti di una somma consistente di denaro versata con bonifico per spirito di liberalità, dunque non corrispondente al pagamento di un prezzo di un bene acquistato o di un servizio ricevuto dal beneficiario del bonifico, se non viene effettuata alla presenza di un notaio la donazione deve essere ritenuta nulla.
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Questo perché nell’ipotesi esaminata si configura una donazione diretta, per la quale il Codice civile prescrive la forma dell’atto pubblico a pena di nullità e non una donazione indiretta, per la cui validità non è richiesta la forma dell’atto pubblico, essendo sufficiente l’osservanza della forma prescritta per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità.
I giudici enunciano il seguente principio di diritto:
«Il trasferimento per spirito di liberalità di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario realizzato a mezzo banca, attraverso l’esecuzione di un ordine di bancogiro impartito dal disponente, non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta; ne deriva che la stabilità dell’attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell’atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l’ipotesi della donazione di modico valore».