Con l’ordinanza n. 28399/2017 la Corte di Cassazione ha chiarito che anche l’agente per la riscossione – e non solo l’esattore – può avvalersi della procedura di notifica della cartella esattoriale che prevede l’invio dell’atto per posta raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il caso riguardava il ricorso presentato da un contribuente contro una cartella di pagamento notificata con la quale gli venivano contestate sanzioni amministrative pecuniarie. Il giudice di pace aveva inizialmente accolto la richiesta di parte, quindi l’agente della riscossione aveva presentato ricorso al tribunale in composizione monocratica che però aveva respinto l’appello ritenendo, come il giudice di pace, l’inesistenza della notifica attuata direttamente dal concessionario, ex articolo 26, comma 1, del Dpr 602/1973, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Questo perché la normativa precedente alla riforma del 1999 prevedeva che la notifica potesse essere eseguita solo da parte dell’esattore. Ovvero, la normativa previgente la riforma individuava nei messi notificatori dell’esattoria, negli ufficiali esattoriali ovvero ufficiali giudiziari e nei messi comunali e di conciliazione, gli unici soggetti abilitati alla notifica. La normativa precisa inoltre che la stessa poteva essere eseguita solo da parte dell’esattore anche mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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La riforma ha poi incluso tra i soggetti abilitati alla notifica delle cartelle di pagamento gli ufficiali della riscossione, i soggetti abilitati dal concessionario ovvero i messi comunali o gli agenti della polizia municipale, precisando che la notifica può essere eseguita anche mediante l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza un esplicito riferimento ai soggetti abilitati alla notifica con lettera raccomandata. Per il tribunale, dunque, tale possibilità continuava ad essere esclusiva dell’esattore.
I giudici della Corte di Cassazione hanno invece dato parere opposto, ritenendo l’interpretazione della norma fornita dal tribunale in contrasto con la giurisprudenza della Corte perché, si legge nella sentenza:
“La notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica … L’accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell’ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l’avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico …”
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“La stessa giurisprudenza ha specificato – in senso diametralmente opposto a quanto sostenuto dal tribunale di Ferrara, che ha svalutato tale dato esegetico – che «non a caso il citato art. 26, penultimo comma, dispone che il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione. In tale ultima ipotesi, pertanto, è l’avviso di ricevimento a garantire l’esatta individuazione del destinatario dell’atto, tenendo luogo della notifica di cui alla prima parte del citato art. 26, ed a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato, che in tal caso è direttamente il concessionario, agente della riscossione»; nel senso anzidetto, dunque, non assume specifico significato la soppressione dell’inciso relativo alla menzione espressa della figura del mesattore” quale soggetto titolato all’invio diretto, posto che tale soppressione, com’è noto, si è giustificata soltanto a cagione del passaggio dal sistema di esazione a quello del concessionario – e poi agente – per la riscossione”.
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