La dichiarazione sostitutiva DURC è una autocertificazione con la quale si attesta di non aver commesso illeciti ai fini del rilascio della documentazione unica di regolarità contributiva (DURC) che certificando gli adempimenti dell’INAIL dell’INPS e delle Casse Edili, consente di accedere ai benefici normativi e contributivi.
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Nell’autocertificazione si dichiara in particolare l’inesistenza a proprio carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni ed illeciti elencati nell’Allegato A:
- Omicidio colposo a seguito di infortunio sul lavoro (periodo di non rilascio DURC per 24 mesi);
- Reati derivanti dalla rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (24 mesi);
- Lesione personale colposa a seguito di infortunio sul lavoro (18 mesi);
- Contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro del datore di lavoro o dirigenti nei cantieri (12 mesi);
- Contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro del datore di lavoro o dirigenti (12 mesi);
- Contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro del datore di lavoro o dirigenti nelle costruzioni (12 mesi);
- Contravvenzioni in materia di igiene sul lavoro punite con l’arresto (12 mesi);
- Contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro (12 mesi);
- Sanzioni a datori di lavoro che hanno occupato lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, scaduto, ecc. (8 mesi);
- Sanzioni per occupazione di lavoratori in nero (6 mesi);
- Violazioni in materia di riposo giornaliero e settimanale (3 mesi);
Tale autocertificazione DURC, da presentare tramite specifico modello firmato dal legale rappresentante della società da inviare via PEC/raccomandata/fax/personalmente alla Direzione Territoriale del Lavoro, non è ammessa per attestare la regolarità contributiva mentre è possibile autocertificare il versamento della contribuzione obbligatoria.
La dichiarazione sostitutiva DURC può essere utilizzata nell’ambito di Lavori Pubblici, in caso di:
- Contratti di forniture di importo netto fino a 20.000 euro;
- Contratti di acquisizione di servizi di importo netto fino a 20.000.
Diversamente, superati questi importi e nell’ambito di Lavori Edili Privati, il DURC non è autocertificabile ed è obbligatorio il suo rilascio da parte dell’Amministrazione concedente prima dell’avvio dei lavori.
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Importante precisare che la posizione contributiva deve essere regolare già alla data in cui viene presentata l’autodichiarazione, senza finestre temporali per regolarizzarsi. In caso contrario scattano le sanzioni penali «per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci», come previsto dall’articolo 76 del Dpr 445/2000.