In caso di mutuo ipotecario per ristrutturazione dell’abitazione principale, il coniuge superstite può utilizzare interamente la detrazione fiscale per le spese di cui era contitolare, purché provveda ad accollarsi l’intero mutuo: in pratica, vale la stessa regola prevista per il mutuo di acquisto prima casa. Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 129/2017, in risposta a specifico interpello. Il punto è che c’è una disposizione normativa che regolamenta la fattispecie del trasferimento della detrazione al coniuge superstite in caso di mutuo per l’acquisto della prima casa, mentre manca un riferimento preciso al prestito ottenuto per la ristrutturazione.
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Nel caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate, il contribuente aveva stipulato un mutuo per ristrutturare la prima casa insieme al coniuge, accollandosi poi interamente il prestito dopo la scomparsa di quest’ultimo. L’intermediario fiscale aveva però continuato ad applicargli la detraibilità fiscale limitatamente al 50% del mutuo, negandogli quindi la possibilità di utilizzare il beneficio anche per la quota di mutuo di cui era diventato titolare dopo la morte del coniuge.
L’Agenzia delle Entrate osserva che il documento di prassi di riferimento, ovvero la circolare 122 del giugno 1999, chiarisce che il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo. In effetti, l’orientamento è stato fornito con riferimento al contratto stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale ma, «per motivi di coerenza e sistematicità», lo stesso principio si applica anche al caso in cui il contratto sia stato stipulato per ristrutturare l’abitazione principale. Resta inteso che per beneficiare della detrazione devono ricorrere tutte le altre condizioni richieste dalla norma agevolativa.
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La detrazione compete in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale nel quale sia specificatamente indicato che i lavori eseguiti rientrino nell’ambito di quelli previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera d, del Dpr 380/2001. In alternativa, si può produrre analoga sottoscrizione del responsabile del competente ufficio comunale. La destinazione del mutuo ipotecario al finanziamento della costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, analogamente a quanto avviene nell’ipotesi di mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, deve risultare dal contratto stesso o, in mancanza, dalla dichiarazione resa dall’istituto bancario o, in via residuale, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal contribuente.